A tutte le regioni All'Aima Al'Unaproa All'Uiapoa All'Unacoa Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla Cia Alla Copagri Alla Confcooperative All'Unci Alla Lega delle cooperative All'Aggi-Agica All'Ugc Al Comando carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari Al Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operazioni Ai fini dell'erogazione del premio d'estirpazione previsto dal regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio del 30 ottobre 1997 e dal regolamento (CE) n. 2467/97 della Commissione dell'11 dicembre 1997, relativi al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e nettarine, si ritiene necessario fornire disposizioni supplementari a livello nazionale per le attivita' legate ai controlli delle operazioni di estirpazione, nonche' per le procedure amministrative necessarie per la presentazione delle domande da parte dei produttori interessati. Richiesta del premio. I produttori di mele, pere, pesche e nettarine che intendono ottenere la concessione del premio di estirpazione previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2467/97, inoltrano apposita domanda, corredata di copia autenticata dell'atto di proprieta' o del contratto di affitto agli assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio, secondo le modalita' indicate all'art. 3 del medesimo regolamento. La ripartizione delle superfici per i due gruppi di prodotto fra le regioni interessate viene riportato nella tabella allegata alla presente circolare (allegato 1). I produttori, soci o non soci di OP riconosciute ai sensi della legge n. 622 del 1967 o della circolare ministeriale 18 aprile 1997, n. 6, possono inoltrare la domanda di premio per il tramite delle medesime organizzazioni operanti nella zona ove ricadono gli impianti oggetto di estirpazione. La domanda stessa, redatta in duplice esemplare su modello conforme al facsimile allegato alla presente circolare (allegato 2) ed a firma autenticata del produttore, e' trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'inizio delle operazioni di estirpazione e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1998. Attivita' di controllo. In applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2467/97, gli uffici regionali, previa verifica dei dati e visita sul posto, valutano la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda. Entro il 28 febbraio 1998, o in caso di motivato e concordato ritardo al massimo entro il 10 marzo 1998, le regioni interessate comunicano al MIPA - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, un riepilogo delle domande riconosciute conformi, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2467/97, nel quale verra' indicata la superficie totale, per la quale e' stato chiesto il premio di estirpazione, distinta per specie. Il MIPA sulla base delle informazioni ricevute, nel caso in cui non vi e' stato superamento della soglia nazionale adottera' eventuali misure di adattamento delle soglie regionali e ne dara' comunicazione agli assessorati competenti. Qualora, invece, a seguito delle informazioni ricevute questo Ministero accerti che le superfici oggetto di domande risultano essere superiori a quelle previste dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/97, eventualmente modificate dalla Commissione UE a norma dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/97, comunica a ciascuna regione interessata le relative superfici massime ammissibili. Le regioni, nel caso in cui le domande dovessero superare le superfici massime ammissibili, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, paragrafo 2, del sopracitato regolamento applicativo, fissati dalla presente circolare (allegato 3) e di quelli che le singole regioni riterranno opportuno adottare sulla base delle realta' produttive locali, definiscono le superfici che possono beneficiare del premio di estirpazione. Conformemente alle modalita' previste dall'art. 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento gli stessi uffici regionali informano a mezzo raccomandata, successivamente alla comunicazione del MIPA circa le superfici totali disponibili, i produttori sull'esito delle domande ritenute conformi ai criteri precedentemente fissati. In conformita' all'art. 6, paragrafi 1, 2 e 3, del citato regolamento il produttore, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione e comunque non oltre il 30 giugno 1998, deve eseguire l'estirpazione e rendere gli alberi inadatti al reimpianto. Il produttore e' tenuto a comunicare, con preavviso di almeno venti giorni, la data prevista per l'inizio delle operazioni di estirpazione al competente ufficio regionale delegato al controllo il quale successivamente si accerta con una visita su ciascuna particella che le operazioni abbiano avuto luogo in conformita' della normativa comunitaria ed attesta il momento in cui le stesse operazioni sono state eseguite. Tale attestazione sara' annotata nello spazio appositamente riservato nel facsimile di domanda allegato alla presente circolare. Gli uffici regionali, terminata l'istruttoria, trasmettono immediatamente le domande ritenute ammissibili, completate con le dovute annotazioni, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, che provvedera' alla liquidazione del premio nel termine di centoventi giorni dal collaudo finale. Verifiche periodiche. In applicazione all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2467/97 gli uffici regionali competenti per territorio effettuano periodicamente, almeno una volta ogni cinque anni e sino al compimento del quindicesimo anno, visite ispettive presso l'azienda del produttore beneficiario per verificare il regolare adempimento delle norme comunitarie, comunicandone l'esito, entro i quindici giorni successivi, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, nonche' all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA. Recupero del premio e sanzioni. Conformemente all'art. 7, paragrafi 3 e 4, del sopracitato regolamento l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, sulla base delle informazioni regionali, in caso di riscontrata inosservanza degli obblighi assunti con la domanda, procede: al recupero del premio d'estirpazione pagato, maggiorato degli interessi legali; alla imposizione al produttore inadempiente del pagamento di una somma della stessa entita' del premio di estirpazione versato. Comunicazioni regionali. Per l'adempimento degli obblighi comunitari gli uffici regionali competenti per territorio comunicano, entro il 15 novembre 1998 tutte le informazioni previste dall'art. 8 del regolamento di applicazione della Commissione UE, a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V e all'AIMA. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: Pinto Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 380