L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
                            ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della  regione siciliana, approvato  con decreto
del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 341;
  Visto il  decreto n.  6689 del 7  settembre 1993,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 53 del 6 novembre 1993,
con il  quale, al fine  di procedere alla  pianificazione paesistica,
l'area  interessante  la  Cava  Sture, Cava  della  Contessa  e  Cava
Giorgia,  ricadente  nel  territorio   comunale  di  Noto,  e'  stata
dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5
della legge  regionale 30 aprile  1991, n. 15,  fino all'approvazione
del Piano territoriale paesistico;
  Visto  il decreto  n. 8162  del 26  ottobre 1995,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della  regione siciliana  n. 61  del 25  novembre
1995, con il  quale e' stato prorogato, per un  ulteriore biennio, il
vincolo sopra descritto;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato che  la zona  in argomento non  e' ancora  sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane   l'esigenza  di  proteggere  il
territorio meglio descritto nel decreto  n. 6689 del 7 settembre 1993
mediante  adeguate  misure  di   salvaguardia  quali  il  vincolo  di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
Soprintendenza per  i beni  culturali ed  ambientali di  Siracusa con
nota n. 8066 del 30 settembre 1997;
  Ritenuto,  in   particolare,  che  permane  il   grave  rischio  di
interventi  indiscriminati,  non   compatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche del  vigente strumento,  idonei ad alterare  i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha  attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo   il  piano  di  lavoro
approvato con decreto  n. 7276 del 28 dicembre  1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;
  Rilevato che a tale scopo, con  D.P.R.S. n. 862 del 5 ottobre 1993,
e'  stato istituito  presso  questo assessorato  il comitato  tecnico
scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la
procedura di approvazione del Piano territoriale paesistico;
  Visto il  verbale della seduta del  30 aprile 1996, nella  quale il
comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee
guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla
pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
  Rilevato che detto verbale, con nota  n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'  stato trasmesso,  unitamente alle  linee guida  del P.T.P.,  alle
Soprintendenze dei beni culturali  ed ambientali per la pubblicazione
all'albo  dei  comuni, ai  sensi  dell'art.  24, secondo  comma,  del
regolamento della legge  29 giugno 1939, n. 1497  approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e
consecutivi;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione   risolutiva   dell'approvazione  del   P.T.P.   dell'area
suddetta, dal disposto  dell'art. 2 della legge 19  novembre 1968, n.
1187 e  dell'art. 1  della legge  regionale 5  novembre 1973,  n. 38,
applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato,  per quanto  sopra espresso,  che sussistono  motivate
esigenze  per  prorogare  per  un anno  l'efficacia  del  vincolo  di
immodificabilita' temporanea  vigente nell'area interessante  la Cava
Sture, Cava  della Contessa e  Cava Giorgia, ricadente nel  comune di
Noto,  territorio  meglio  individuato  nel decreto  n.  6689  del  7
settembre  1993,   preservandone  l'aspetto   naturale  e   i  valori
esteticoambientali ai fini della  normazione paesaggistica, che e' in
corso di redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' prorogato per  un anno dalla data di sua  scadenza il vincolo di
immodificabilita'  temporanea imposto,  ai  sensi  dell'art. 5  della
legge  regionale n.  15/1991, sull'area  interessante la  Cava Sture,
Cava della Contessa e Cava Giorgia,  ricadente nel comune di Noto per
effetto del  decreto n. 6689  del 7 settembre 1993,  pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 53 del 6 novembre 1993,
prorogato con decreto  n. 8162 del 26 ottobre  1995, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 61 del 25 novembre 1995
secondo  le  disposizioni  le  modalita' e  gli  ambiti  territoriali
contenuti  nel  provvedimento  originario,  che  si  intendono  tutti
richiamati e confermati.