IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 6, comma 2, della  legge 29 dicembre 1990, n. 405, con
il quale si dispone che  i contribuenti devono eseguire il versamento
dell'IVA dovuta a  titolo di acconto entro il 27  dicembre di ciascun
anno;
  Visto  l'art. 6,  comma  5-bis,  della citata  legge  n. 405,  come
modificato dall'art.  2 del decreto-legge  13 dicembre 1995,  n. 526,
convertito  nella legge  10 febbraio  1996, n.  53, con  il quale  si
stabilisce che le  banche delegate dai contribuenti al  pagamento e i
concessionari devono  versare negli  ordinari termini e  comunque non
oltre  il  31  dicembre  le   somme  riscosse  a  titolo  di  acconto
dell'imposta sul valore aggiunto entro il 27 dicembre e quelle che il
concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre;
  Visto ancora  l'art. 6, comma  5-ter, della ripetuta legge  n. 405,
come  modificato  all'art. 2  della  predetta  legge  n. 53,  ove  e'
prevista  la  possibilita'  di  stabilire con  apposito  decreto  del
Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro  del tesoro, del
bilancio e  della programmazione economica,  i tempi e  le modalita',
nei rapporti tra aziende di  credito, concessionari e Banca d'Italia,
per  il riversamento  all'erario  entro il  31  dicembre delle  somme
relative all'acconto stesso;
  Ritenuta   la  necessita'   di   definire   con  apposito   decreto
ministeriale i  tempi e le  modalita' per il  riversamento all'Erario
entro il  31 dicembre  dell'intero gettito  dell'acconto dell'imposta
sul valore aggiunto per l'anno 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  somme versate alle  banche a titolo di  acconto dell'imposta
sul valore aggiunto dai contribuenti intestatari di conto fiscale nei
giorni  23,  24 e  29  dicembre  1997  devono essere  accreditate  ai
competenti  concessionari della  riscossione entro  le ore  19,30 del
giorno 30 dicembre 1997.
  2.  E'  in facolta'  delle  banche  di effettuare  rettifiche  alle
operazioni di riversamento  di cui al comma 1, nel  caso di rettifica
in  diminuzione  dell'importo  gia'  accreditato  il  giorno  30,  il
concessionario  e' autorizzato  a restituire  alla banca  l'eccedenza
accreditata in  piu', mentre  in caso  di versamento  integrativo, il
relativo importo va  contabilizzato come se effettuato  il giorno 30.
Tali operazioni  di rettifica devono avvenire  inderogabilmente entro
le ore 10 del giorno 31 dicembre 1997.
  3.  I  concessionari  della  riscossione  versano  alle  competenti
sezioni di  tesoreria provinciale dello  Stato il giorno  31 dicembre
1997 le  somme di  cui al  comma 1.  Tali operazioni  potranno essere
effettuate entro e non oltre le ore 12,45 dello stesso giorno.