IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con il quale si dispone che i contribuenti devono eseguire il versamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno; Visto l'art. 6, comma 5-bis, della citata legge n. 405, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, con il quale si stabilisce che le banche delegate dai contribuenti al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre; Visto ancora l'art. 6, comma 5-ter, della ripetuta legge n. 405, come modificato all'art. 2 della predetta legge n. 53, ove e' prevista la possibilita' di stabilire con apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i tempi e le modalita', nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto stesso; Ritenuta la necessita' di definire con apposito decreto ministeriale i tempi e le modalita' per il riversamento all'Erario entro il 31 dicembre dell'intero gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1997; Decreta: Art. 1. 1. Le somme versate alle banche a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto dai contribuenti intestatari di conto fiscale nei giorni 23, 24 e 29 dicembre 1997 devono essere accreditate ai competenti concessionari della riscossione entro le ore 19,30 del giorno 30 dicembre 1997. 2. E' in facolta' delle banche di effettuare rettifiche alle operazioni di riversamento di cui al comma 1, nel caso di rettifica in diminuzione dell'importo gia' accreditato il giorno 30, il concessionario e' autorizzato a restituire alla banca l'eccedenza accreditata in piu', mentre in caso di versamento integrativo, il relativo importo va contabilizzato come se effettuato il giorno 30. Tali operazioni di rettifica devono avvenire inderogabilmente entro le ore 10 del giorno 31 dicembre 1997. 3. I concessionari della riscossione versano alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato il giorno 31 dicembre 1997 le somme di cui al comma 1. Tali operazioni potranno essere effettuate entro e non oltre le ore 12,45 dello stesso giorno.