IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da ultimo  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista la direttiva CEE del  Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  del Consiglio  n. 91/683/CEE  del 19
dicembre   1991   concernente   le  misure   di   protezione   contro
l'introduzione negli Stati membri di  organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio   1996,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle
patate e delle altre solanacee nel nostro territorio;
  Considerato  che le  misure  fitosanitarie  contro la  propagazione
dello  Pseudomonas solanacearum  contenute nella  direttiva 77/93/CEE
non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le colture anzidette;
  Vista la decisione della Commissione n. 97/2908/CE del 29 settembre
1997 che modifica la decisione n.  95/506/CE del 24 novembre 1995 che
autorizza gli Stati membri ad  adottare, a titolo provvisorio, misure
supplementari contro  la propagazione dello  Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Scopo generale
  I tuberiseme  di patate  del raccolto 1997,  originari dell'Olanda,
introdotti  e commercializzati  nel territorio  nazionale sino  al 30
giugno 1998, devono essere  assoggettati alle condizioni indicate dal
presente decreto.
  Le patate da  consumo, da foraggio e  destinate alla trasformazione
industriale del  raccolto 1997, originarie dell'Olanda,  introdotte e
commercializzate nel territorio nazionale  sino al 30 settembre 1998,
devono  essere assoggettate  alle  condizioni  indicate dal  presente
decreto.