IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visti  gli articoli  28  e 30  del testo  unico  delle leggi  sugli
istituti di  emissione e sulla  circolazione dei biglietti  di banca,
approvato  con regio  decreto 28  aprile 1910,  n. 204,  e successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto l'art. 25  dello statuto della Banca  d'Italia, approvato con
regio decreto 11  giugno 1936, n. 1067, e  successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento   27  giugno  1997  (in  Gazzetta
Ufficiale  n. 150  del  30  giugno 1997,  come  risulta corretto  con
l'erratacorrige  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale n.  153 del  3
luglio 1997);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 24 dicembre  la ragione normale dello sconto presso
la Banca d'Italia e' variata dal 6,25 per cento al 5,50 per cento.
  Per le  operazioni relative alle  cambiali agrarie emesse  ai sensi
dell'art. 43  del decreto  legislativo 1 settembre  1993, n.  385, la
ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 4,75
per cento.