L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 18, paragrafo B), della direttiva 10 novembre 1992, n. 96, mediante la quale vengono coordinate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le assicurazioni dirette sulla vita nei Paesi aderenti all'Unione europea; Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, secondo il quale le ipotesi attuariali poste a base del calcolo dei premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I al citato decreto legislativo, devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo; Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, che pone a carico dell'ISVAP l'obbligo di procedere all'individuazione di un tasso massimo di interesse da applicare a tutti i contratti da stipulare in lire italiane che contengono una garanzia di tasso di interesse; Visto l'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE che consente all'ISVAP di stabilire, in deroga al tasso massimo di cui al comma 1, per specifiche categorie contrattuali, valori diversi del tasso massimo di interesse; Visto il provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995, cosi' come modificato ed integrato dal provvedimento n. 844 del 1 aprile 1998; Considerata l'esigenza di apportare modifiche alle disposizioni in materia di tasso massimo di interesse da applicare a tutti i contratti da stipulare in lire italiane che contengono una garanzia di tasso di interesse; Dispone: Art. 1. Per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione da stipulare che siano espressi in lire e che contengono una garanzia di tasso di interesse, il valore annuo posticipato che quest'ultimo puo' al massimo assumere e' misurato su una scala non continua i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale e viene determinato mensilmente secondo la metodologia di seguito descritta. All'inizio di ogni mese vengono presi in considerazione gli ultimi tre valori mensili noti del 60% del tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato, definito al successivo art. 2 e denominato TMO. Se ciascuno di tali valori si discosta dal tasso massimo in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al 15% o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale, il nuovo tasso massimo applicabile e' pari a quello che, nella scala non continua di cui al comma 1, risulta piu' prossimo alla media di tali valori, con il limite superiore del 4%. In caso contrario, viene mantenuto il tasso massimo in vigore. Il nuovo tasso massimo dovra' trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.