IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 413, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1998, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998, con il quale e' stato tra l'altro, dichiarato il carattere di eccezionalita' delle gelate verificatesi dal 30 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 in alcuni comuni delle provincia di Perugia per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f); Viste le delibere di giunta regionale n. 2309 del 13 maggio 1998 e n. 3589 del 25 giugno 1998, con le quali la regione Umbria propone di estendere l'applicazione delle provvidenze per il ripristino delle strutture olivicole, di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), della legge n. 185/1992, al territorio del comune di Trevi, gia' delimitato per i danni alle produzioni causati dallo stesso evento; Ritenuto di accogliere la proposta integrativa; Decreta: In conformita' a quanto indicato nelle premesse, e' estesa al comune di Trevi, della provincia di Perugia, l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), della legge 14 febbraio 1992, n. 185. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 1998 Il Ministro: De Castro