IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2,  comma 2 della legge 14 febbraio  1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 413, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca, nonche' la riorganizzazione dell'amministrazione
centrale;
  Visto il  decreto ministeriale del 17  luglio 1998, pubblicatonella
Gazzetta Ufficiale  n. 178 del 1  agosto 1998, con il  quale e' stato
tra l'altro,  dichiarato il carattere di  eccezionalita' delle gelate
verificatesi  dal 30  dicembre 1996  al  31 dicembre  1996 in  alcuni
comuni   delle  provincia   di  Perugia   per  l'applicazione   delle
provvidenze di  cui alla  legge 14  febbraio 1992,  art. 3,  comma 2,
lettere b), c), d), e), f);
  Viste le delibere di giunta regionale  n. 2309 del 13 maggio 1998 e
n. 3589 del 25 giugno 1998, con le quali la regione Umbria propone di
estendere l'applicazione  delle provvidenze  per il  ripristino delle
strutture olivicole,  di cui all'art.  3, comma 2, lettera  e), della
legge n. 185/1992, al territorio del comune di Trevi, gia' delimitato
per i danni alle produzioni causati dallo stesso evento;
  Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;
                              Decreta:
  In  conformita' a  quanto  indicato nelle  premesse,  e' estesa  al
comune  di Trevi,  della provincia  di Perugia,  l'applicazione delle
provvidenze di  cui all'art. 3, comma  2, lettera e), della  legge 14
febbraio 1992, n. 185.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana.
   Roma, 13 novembre 1998
                                               Il Ministro: De Castro