IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Laura Balbo e' stato conferito l'incarico per le pari opportunita'; Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la piattaforma di azione della IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino, che indica come obiettivo dell'azione dei Governi l'acquisizione di poteri e di responsabilita' da parte delle donne e come metodo il "mainstreaming"; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 420 del 19 luglio 1995; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1995; Visto l'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1997 "Azioni svolte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini"; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Il Ministro per le pari opportunita' prof.ssa Laura Balbo e' delegata a esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione di iniziative, anche normative, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunita' per donne e uomini. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunita' e' delegata: a) a esercitare le funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento dell'iniziativa normativa in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche in materia di pari opportunita', cultura delle differenze, equita' e qualita' sociale per donne e uomini; b) a esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie di cui alla lettera a); c) a promuovere le necessarie verifiche, da parte delle amministrazioni competenti, nelle materie di cui alla lettera a); in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro competente specifiche relazioni; d) a esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di cui alla lettera a).