IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il proprio  decreto in data 22 ottobre 1998,  con il quale al
Ministro  senza portafoglio  dott.  Enrico Letta  e' stato  conferito
l'incarico per le politiche comunitarie;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le vigenti  disposizioni  recanti  attribuzioni al  Ministro
medesimo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  Il Ministro  senza portafoglio  per le politiche  comunitarie dott.
Enrico Letta, salve le competenze  attribuite dalla legge al Ministro
degli  affari  esteri,  e'  delegato ad  esercitare  le  funzioni  di
indirizzo,  di   promozione,  di  iniziative,  anche   normative,  di
verifica,  nonche'  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative:
  a)   alle  attivita'   inerenti   all'attuazione  delle   politiche
comunitarie   di  carattere   generale  o   per  specifici   settori,
assicurandone  coerenza  e   tempestivita',  nonche'  alle  attivita'
inerenti alla partecipazione dello  Stato italiano alla formazione di
atti e normative comunitari;
  b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge
9  marzo  1989,  n.  86,   in  particolare  per  quanto  concerne  la
predisposizione, sulla  base delle indicazioni  delle amministrazioni
interessate,  degli  indirizzi  del  Parlamento e  del  parere  della
conferenza Statoregioni, del disegno di legge comunitaria, seguendone
anche il relativo iter parlamentare, nonche' all'attuazione di questa
ultima legge;
  c)  all'armonizzazione  fra   legislazione  nazionale  e  normative
comunitarie, individuando nella citata  legge comunitaria annuale gli
strumenti  idonei  a  recepire   nell'ordinamento  interno  gli  atti
comunitari che  implicano provvedimenti di attuazione  ed assicurando
l'adempimento dell'obbligo comunitario;
  d)  alle riunioni  del Consiglio  dei Ministri  dell'Unione europea
relative al mercato interno,  rappresentando l'Italia, ove occorra in
collaborazione  con   i  Ministri   interessati  agli   argomenti  in
discussione;
  e)  all'adeguamento  coerente  e tempestivo  delle  amministrazioni
pubbliche  agli  atti comunitari,  nonche'  alla  conformita' e  alla
tempestivita'  delle   azioni  volte   a  prevenire   l'insorgere  di
contenzioso e  ad adempiere  alle pronunce  della Corte  di giustizia
delle Comunita' europee;
  f) alla decisione sull'opportunita' di presentare ricorsi di fronte
alla  Corte di  giustizia per  la tutela  di situazioni  di rilevante
interesse  nazionale,  nonche'  alla   decisione  di  intervenire  in
procedimenti in  corso nei  quali siano  in discussione  questioni di
rilievo nazionale;
  g) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma
1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  h) alla formazione di operatori  pubblici e privati con riferimento
ai temi e  ai problemi comunitari, avvalendosi anche  del comitato di
cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  i) alle attivita' di informazione previste dall'art. 13 della legge
9 marzo 1989, n. 86;
  l) al coordinamento, nella  fase di predisposizione della normativa
comunitaria, delle  amministrazioni pubbliche competenti  per settore
e, d'intesa  con esse, alla  consultazione degli operatori  privati e
delle  parti sociali  interessate,  ai fini  della definizione  della
posizione italiana;
  m) alla convocazione e  allo svolgimento della sessione comunitaria
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province  autonome di Trento e  Bolzano, di cui all'art.  10 della
legge 9 marzo  1989, n. 86, e dell'art. 5  del decreto legislativo 28
agosto 1997,  n. 281, al fine  di raccordare le linee  della politica
nazionale  relative all'elaborazione  degli  atti  comunitari con  le
esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali;
  n)  all'informazione   dei  rappresentanti  italiani  in   seno  al
Parlamento europeo,  al comitato economico  e sociale ed  al comitato
delle  regioni sulle  posizioni italiane  nelle materie  di interesse
comunitario;
  o)   alla  promozione,   in  collaborazione   con  le   istituzioni
comunitarie, della diffusione dell'informazione sulle attivita' della
Unione europea  e delle  iniziative volte  a rafforzare  la coscienza
della cittadinanza dell'Unione;
  p) alla  promozione delle candidature di  cittadini italiani presso
le istituzioni comunitarie.
  Il Ministro e' altresi' delegato a:
  a)  designare rappresentanti  della  Presidenza  del Consiglio  dei
ministri in organi, commissioni, comitati,  gruppi di lavoro ed altri
organismi  di studio,  tecnicoamministrativi e  consultivi, operanti,
nelle   materie   oggetto   del  presente   decreto,   presso   altre
amministrazioni ed istituzioni;
  b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie oggetto del presente decreto;
  c)  provvedere, nelle  predette materie,  ad intese  e concerti  di
competenza della Presidenza del  Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
  Il  decreto   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana,  previa registrazione  da parte della  Corte dei
conti.
   Roma, 10 novembre 1998
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 119