IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Enrico Letta e' stato conferito l'incarico per le politiche comunitarie; Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro medesimo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie dott. Enrico Letta, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri, e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di promozione, di iniziative, anche normative, di verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative: a) alle attivita' inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestivita', nonche' alle attivita' inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di atti e normative comunitari; b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne la predisposizione, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della conferenza Statoregioni, del disegno di legge comunitaria, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche' all'attuazione di questa ultima legge; c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, individuando nella citata legge comunitaria annuale gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento dell'obbligo comunitario; d) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al mercato interno, rappresentando l'Italia, ove occorra in collaborazione con i Ministri interessati agli argomenti in discussione; e) all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti comunitari, nonche' alla conformita' e alla tempestivita' delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee; f) alla decisione sull'opportunita' di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, nonche' alla decisione di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale; g) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183; h) alla formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi e ai problemi comunitari, avvalendosi anche del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; i) alle attivita' di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86; l) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni pubbliche competenti per settore e, d'intesa con esse, alla consultazione degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana; m) alla convocazione e allo svolgimento della sessione comunitaria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali; n) all'informazione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale ed al comitato delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse comunitario; o) alla promozione, in collaborazione con le istituzioni comunitarie, della diffusione dell'informazione sulle attivita' della Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione; p) alla promozione delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnicoamministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni; b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 10 novembre 1998 Il Presidente: D'Alema Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 119