IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998,  che delega  le funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
12  settembre 1997  con  il quale  e' stato  dichiarato  lo stato  di
emergenza  nel settore  dello smaltimento  dei rifiuti  solidi urbani
nella regione Calabria fino al 31 dicembre 1998;
  Vista l'ordinanza  n. 2696  del 21  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  n. 250  del 25  ottobre 1997,  con la  quale sono
stati disposti  interventi urgenti per fronteggiare  la situazione di
emergenza  determinatasi nel  settore dello  smaltimento dei  rifiuti
solidi urbani nella  regione Calabria ed il  presidente della regione
Calabria e'  stato nominato  commissario delegato  con il  compito di
predisporre un  piano di  interventi di  emergenza e  provvedere alla
realizzazione degli stessi;
  Vista  l'ordinanza n.  2856 del  1 ottobre  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1998, con il quale sono state
emanate  ulteriori disposizioni  per  fronteggiare  la situazione  di
emergenza  determinatasi nel  settore dello  smaltimento dei  rifiuti
solidi urbani nella regione Calabria;
  Vista la deliberazione  n. 4640 del 2 ottobre 1998  con la quale la
giunta regionale  della Calabria chiede la  dichiarazione dello stato
di  emergenza anche  nel settore  della gestione  delle acque,  dello
smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e sanitari;
  Considerato  che  nella  predetta deliberazione  viene  prospettata
l'esistenza di condizioni igieniche, ambientali e sanitarie del tutto
inadeguate, che  rappresentano un  rischio d'inquinamento  e pericolo
per la salute;
  Atteso che l'inadeguatezza  e la carenza delle reti  fognarie e del
relativo collettamento, nonche'  delle strutture depurative esistenti
hanno  portato   ad  una  situazione  di   contaminazione  microbica,
evidenziata  dalle  indagini  condotte  in  quest'ultimo  anno  della
regione Calabria;
  Considerato, altresi', che il  ripetersi di ritrovamenti di rifiuti
speciali e pericolosi nel territorio  regionale ed in particolar modo
nelle aree  industriali di  Crotone e Castrovillari  rende necessario
dotare il  commissario delegato  - Presidente della  regione Calabria
dei necessari poteri per smaltire detti rifiuti;
  Ritenuto che la situazione di  pericolo per la pubblica incolumita'
e per l'ambiente rappresentata, caratterizzata da gravi ripercussioni
socioeconomiche  sia   fronteggiabile  soltanto  con   l'adozione  di
interventi  straordinari   da  parte   del  commissario   delegato  -
Presidente della regione Calabria;
  Vista  la  nota n.  3294  del  13 novembre  1998  con  la quale  il
commissario  delegato invia  copia della  deliberazione della  giunta
regionale  della Calabria  n. 5880  del 4  novembre 1998  con cui  si
chiede la proroga dello stato di emergenza in atto in quella regione;
  Acquisita  l'intesa   del  Ministro   dell'ambiente  con   nota  n.
21933/ARS/M/DI/UDA del 25 novembre 1998;
  Acquisita l'intesa  del presidente della regione  Calabria con nota
n. 701 del 25 novembre 1998;
  Sentito   il   Ministero  del   tesoro,   del   bilancio  e   della
programmazione economica;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. I  poteri conferiti al  commissario delegato -  Presidente della
regione Calabria con l'ordinanza n. 2696/97 sono estesi alla gestione
dei rifiuti speciali e pericolosi, alla bonifica dei siti industriali
ed alla tutela delle acque.
  2. Il  commissario delegato  predispone un programma  di interventi
necessari  per fronteggiare  la situazione  di emergenza  nei settori
delle   fognature,  della   collettazione,  della   depurazione,  del
riutilizzo e recapito delle acque depurate.
  3. La definizione del programma  di interventi di cui al precedente
comma 2 del presente articolo  deve avvenire entro il termine massimo
di  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza,  sul  quale il  commissario  delegato  - Presidente  della
regione Calabria acquisisce l'intesa  del Ministero dell'ambiente. Il
programma comprende  in particolare gli interventi  gia' finanziati a
qualsiasi titolo con risorse comunitarie, nazionali, regionali, degli
enti  locali, dei  soggetti titolari  e non  ancora collaudati  o non
portati in esercizio.