IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento dell'Umbria del 7 marzo 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996 di approvazione del piano triennale l994/1996; Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'atto di indirizzo ministeriale del 5 agosto 1997, n. 2079; Visto la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 ad oggetto "Legge l5 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle Autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 3l agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico All'art. 140 - Titolo VII relativo alla facolta' di medicina e chirurgia, dopo l'inciso "la facolta' di medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia..." viene inserito "nelle sedi di Perugia e Terni"; L'art. 141 del medesimo Titolo VII viene soppresso con scorrimento degli articoli successivi; L'intestazione che precede l'art. 142 e' sostituita dalla seguente: "Ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia per le sedi di Perugia e Terni". Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 29 ottobre 1998 Il rettore: Calzoni