IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995 con il quale e' stata inserita nell'ordinamento didattico universitario la Tab. XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione del settore sanitario e sono stati approvati gli ordinamenti di alcune delle scuole di cui al decreto dello stesso Ministro 30 ottobre 1993 emanato di concerto con il Ministro della sanita', in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1996 e 5 maggio 1997, con i quali, ad integrazione della Tab. XLV/2, sono stati approvati, fra gli altri, gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione in: anestesia e rianimazione, geriatria, medicina dello sport, medicina interna, radiodiagnostica, radioterapia, endocrinologia e malattie del ricambio, scienza dell'alimentazione e biochimica clinica; Visti gli atti con i quali le autorita' accademiche dell'Universita' di Milano hanno deliberato il recepimento dei nuovi ordinamenti delle scuole sopra indicate; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle riunioni del 3 e 22 luglio 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Art. 1. Al titolo XVIII "scuole di specializzazione", gli articoli da 434 a 449, relativi alla prima e alla seconda scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, gli articoli da 491 a 498, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, gli articoli da 507 a 514, relativi alla seconda scuola di specializzazione in medicina interna, gli articoli da 538 a 545, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, gli articoli da 554 a 561, relativi alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, gli articoli da 602 a 609, relativi alla seconda scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, gli articoli da 610 a 617, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, gli articoli da 680 a 687, relativi alla scuola di specializzazione in geriatria, sono soppressi.