IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Milano, emanato
con  decreto rettorale  28  maggio 1996,  pubblicato nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  136 del  12 giugno 1996,  e in
particolare l'art. 56 che dispone  che, in attesa dell'emanazione del
regolamento didattico d'Ateneo  ai sensi dell'art. 11  della legge 19
novembre  1990, n.  341, rimangono  in vigore  le disposizioni  sugli
ordinamenti  didattici   contenute  nello   statuto  dell'Universita'
approvato  con  regio  decreto  4  novembre 1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica  11  maggio  1995 con  il  quale e'  stata
inserita  nell'ordinamento  didattico  universitario  la  Tab.  XLV/2
relativa alle scuole di specializzazione del settore sanitario e sono
stati  approvati gli  ordinamenti di  alcune delle  scuole di  cui al
decreto dello stesso Ministro 30 ottobre 1993 emanato di concerto con
il  Ministro della  sanita',  in  accordo con  l'art.  1 del  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Visti i decreti  ministeriali 3 luglio 1996 e 5  maggio 1997, con i
quali, ad  integrazione della Tab.  XLV/2, sono stati  approvati, fra
gli altri, gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione
in:  anestesia  e  rianimazione,  geriatria,  medicina  dello  sport,
medicina  interna, radiodiagnostica,  radioterapia, endocrinologia  e
malattie  del  ricambio,   scienza  dell'alimentazione  e  biochimica
clinica;
  Visti   gli   atti   con   i   quali   le   autorita'   accademiche
dell'Universita' di Milano hanno  deliberato il recepimento dei nuovi
ordinamenti delle scuole sopra indicate;
  Visto  il parere  espresso  dal  Consiglio universitario  nazionale
nelle riunioni del 3 e 22 luglio 1998;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Milano,  approvato con
regio  decreto   4  novembre  1926,   n.  2280,  con   le  successive
modificazioni,   e'   ulteriormente   modificato  come   di   seguito
specificato.
                               Art. 1.
  Al titolo XVIII "scuole di specializzazione", gli articoli da 434 a
449, relativi alla prima e alla seconda scuola di specializzazione in
anestesia e  rianimazione, gli articoli  da 491 a 498,  relativi alla
scuola di specializzazione  in medicina dello sport,  gli articoli da
507  a  514, relativi  alla  seconda  scuola di  specializzazione  in
medicina interna, gli articoli da 538  a 545, relativi alla scuola di
specializzazione in radiologia,  gli articoli da 554  a 561, relativi
alla scuola  di specializzazione  in scienza  dell'alimentazione, gli
articoli   da  602   a   609,  relativi   alla   seconda  scuola   di
specializzazione  in  endocrinologia  e malattie  del  ricambio,  gli
articoli da  610 a 617,  relativi alla scuola di  specializzazione in
biochimica e  chimica clinica,  gli articoli da  680 a  687, relativi
alla scuola di specializzazione in geriatria, sono soppressi.