IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 29, comma 1, del suddetto decreto presidenziale, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in base al quale le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno l'obbligo di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti; Visto l'art. 29, comma 2, terzo periodo, del suddetto decreto presidenziale, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ha previsto l'obbligo per i soggetti che corrispondono compensi e retribuzioni aggiuntive di comunicare agli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, e le ritenute effettuate; Considerato che il predetto art. 29 dispone altresi' che, per le somme e i valori corrisposti a carattere ricorrente, la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche da approvare con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze; Ritenuto che occorre stabilire il contenuto e le caratteristiche tecniche del detto supporto magnetico; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Decreta: Art.1. E' approvato, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato al presente decreto, lo schema di comunicazione su supporto magnetico che i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono far pervenire entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di corresponsione, agli uffici che effettuano il conguaglio dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Roma, 21 dicembre 1998 Il ragioniere generale dello Stato Monorchio Il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze Romano