IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                     del Ministero delle finanze
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto l'art. 29, comma 1, del suddetto decreto presidenziale,  come
sostituito  dall'art. 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 314, in base al quale le  amministrazioni  dello
Stato,  comprese  quelle con ordinamento autonomo, hanno l'obbligo di
effettuare all'atto  del  pagamento  di  compensi  o  emolumenti  una
ritenuta  diretta  in  acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti;
  Visto l'art. 29, comma  2,  terzo  periodo,  del  suddetto  decreto
presidenziale,  come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo  2  settembre  1997,  n.  314,  che  ha  previsto
l'obbligo  per  i  soggetti che corrispondono compensi e retribuzioni
aggiuntive di comunicare agli  uffici  che  dispongono  il  pagamento
degli  emolumenti  aventi  carattere fisso e continuativo l'ammontare
delle  somme  corrisposte,  l'importo  degli   eventuali   contributi
previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di
lavoro, e le ritenute effettuate;
  Considerato  che  il  predetto art. 29 dispone altresi' che, per le
somme e i valori corrisposti a carattere ricorrente, la comunicazione
deve essere  effettuata  su  supporto  magnetico  secondo  specifiche
tecniche  da  approvare con apposito decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione  economica  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze;
  Ritenuto  che  occorre  stabilire il contenuto e le caratteristiche
tecniche del detto supporto magnetico;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,
recante     la     razionalizzazione     dell'organizzazione    delle
amministrazioni pubbliche, nel  testo  sostituito  dall'art.  11  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
                              Decreta:
                               Art.1.
  E'    approvato,   secondo   le   specifiche   tecniche   stabilite
nell'allegato al presente decreto,  lo  schema  di  comunicazione  su
supporto   magnetico   che   i   soggetti  e  gli  altri  organi  che
corrispondono i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso
e continuativo devono  far  pervenire  entro  la  fine  dell'anno  e,
comunque,  non  oltre  il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di
corresponsione, agli uffici che effettuano il conguaglio dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'art.  29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
    Roma, 21 dicembre 1998
                                   Il ragioniere generale dello Stato
                                               Monorchio
    Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
 del Ministero delle finanze
           Romano