IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Esaminata  la deliberazione  in  data  7 ottobre  1998  con cui  il
Consiglio nazionale  dell'ordine dei  giornalisti ha  determinato per
l'anno 1999 la  misura delle quote annuali dovute  dagli iscritti per
le spese del suo funzionamento;
  Considerato  che la  misura,  rimasta invariata  rispetto a  quella
fissata per l'anno 1998, deve pertanto, ritenersi invariata;
  Visto l'art. 20, lettera f), della  legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
l'art.  27 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 4  febbraio
1965, n. 115;
                              Decreta:
  E' approvata  la deliberazione in  data 7  ottobre 1998 con  cui il
Consiglio nazionale dell'ordine dei  giornalisti ha determinato in L.
70.000 le quote  relative all'anno 1999 dovute dagli  iscritti per le
spese del  suo funzionamento ed  ha, altresi', disposto che  le quote
suddette sono  ridotte alla meta'  per gli iscritti che  fruiscono di
pensione di vecchiaia o  invalidita' a carico dell'Istituto nazionale
di  previdenza dei  giornalisti  italiani,  con decorrenza  dall'anno
successivo a  quello in cui  hanno maturato il diritto  alla pensione
intera.
  Inoltre per le  quote versate dagli iscritti  successivamente al 31
gennaio di  ciascun anno  e' dovuta una  indennita' per  il ritardato
pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art.
29 del  decreto del Presidente  della Repubblica 4 febbraio  1965, n.
115, e successive modificazioni).
   Roma, 7 dicembre 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi