IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnicoamministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti; Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1 riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici; Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 1998 calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1998 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 21,2%; Decreta: Art. 1. 1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnicoamministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, fissati nella tabella VII.1 prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue: a) ove sia previsto l'importo "lire centomila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire centoventunomila"; b) ove sia previsto l'importo "lire duecentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire duecentoquarantaduemila"; c) ove sia previsto l'importo "lire duecentocinquantamila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire trecentotremila"; d) ove sia previsto l'importo "lire quattrocentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire quattrocentottantacinquemila"; e) ove sia previsto l'importo "lire cinquecentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire seicentoseimila"; f) ove sia previsto l'importo "lire unmilione", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire unmilioneduecentododicimila"; g) ove sia previsto l'importo "lire unmilionecinquecentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in "lire unmilioneottocentodiciottomila". 2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnicoamministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1 gennaio 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1998 Il Ministro: Micheli