IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto  l'art. 405,  comma 3,  del  regolamento di  esecuzione e  di
attuazione del nuovo  codice della strada, approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  Ritenuta la necessita' di dover  provvedere, in conformita' di tali
disposizioni,  all'aggiornamento  degli  importi dei  diritti  dovuti
dagli   interessati  per   le  operazioni   tecnicoamministrative  di
competenza del  Ministero dei  lavori pubblici,  in misura  pari alla
variazione  dell'indice dei  prezzi  al consumo  per  le famiglie  di
operai  ed  impiegati (media  nazionale)  verificatasi  nei due  anni
precedenti;
  Visto l'art.  238 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 16
settembre 1996, n. 610, che  modifica la tabella VII.1 riportante gli
importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici;
  Visto l'indice  dei prezzi al consumo  per le famiglie di  operai e
impiegati relativo  al mese di novembre  1998 calcolato dall'Istituto
nazionale  di  statistica,  che   indica  la  variazione  percentuale
dell'indice del  mese di  novembre 1998 rispetto  a novembre  1992 in
misura pari al 21,2%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  importi  dei  diritti  dovuti  dagli  interessati  per  le
operazioni  tecnicoamministrative  di  competenza del  Ministero  dei
lavori pubblici,  fissati nella tabella VII.1  prevista dall'art. 405
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della  strada,   come  modificata  dall'art.  238   del  decreto  del
Presidente  della   Repubblica  16  settembre  1996,   n.  610,  sono
aggiornati come segue:
  a)  ove sia  previsto l'importo  "lire centomila",  lo stesso  deve
intendersi sostituito in "lire centoventunomila";
  b) ove sia  previsto l'importo "lire duecentomila",  lo stesso deve
intendersi sostituito in "lire duecentoquarantaduemila";
  c)  ove sia  previsto  l'importo  "lire duecentocinquantamila",  lo
stesso deve intendersi sostituito in "lire trecentotremila";
  d) ove  sia previsto  l'importo "lire quattrocentomila",  lo stesso
deve intendersi sostituito in "lire quattrocentottantacinquemila";
  e)  ove sia  previsto l'importo  "lire cinquecentomila",  lo stesso
deve intendersi sostituito in "lire seicentoseimila";
  f)  ove sia  previsto l'importo  "lire unmilione",  lo stesso  deve
intendersi sostituito in "lire unmilioneduecentododicimila";
  g) ove  sia previsto l'importo "lire  unmilionecinquecentomila", lo
stesso      deve       intendersi      sostituito       in      "lire
unmilioneottocentodiciottomila".
  2. Gli  importi aggiornati di  cui al comma  1 si applicano  per le
operazioni  tecnicoamministrative  di  competenza del  Ministero  dei
lavori pubblici  per le quali  la domanda sia presentata  a decorrere
dal 1 gennaio 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1998
                                                 Il Ministro: Micheli