LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art.  3 della legge regionale  27 maggio 1985, n.  57, cosi
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto "Individuazione  delle  aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1-bis, legge  8 agosto 1985, n. 431, entro  i quali ricadono
le aree, assoggettate a vincolo  paesaggistico, in base a specifico e
motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497
ovvero ope  legis in  forza degli  elenchi di  cui all'art.  1, primo
comma,  legge  8  agosto  1985,   n.  431,  nelle  quali  aree  trova
applicazione il vincolo di inedificabilita' ed immodificabilita dello
stato dei  luoghi previsto dall'art.  1-ter, legge 8 agosto  1985, n.
431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto  "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29  giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione di  opere insistenti  su aree di  particolare interesse
ambientale individuate  dalla regione  a norma  della legge  8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale  con deliberazione n. Vl/43749 del
18 giugno  1999, ha  approvato definitivamente  il progetto  di piano
territoriale paesistico  regionale ai  sensi dell'art. 3  della legge
regionale 27 maggio  1985, n. 57, cosi' come  modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Rilevato  che,  in  base  alla citata  deliberazione  della  giunta
regionale  della  Lombardia  n.  3859/85  il  vincolo  temporaneo  di
innnodificabilita' di cui all'art. 1-ter  della legge n. 431/85 opera
sino  all'entrata   in  vigore  del  piano   territoriale  paesistico
regionale  e che,  pertanto, allo  stato attuale,  il vincolo  stesso
opera ancora;
  Considerato,  comunque, che  l'approvazione da  parte della  giunta
regionale  del  piano  territoriale  paesistico  regionale,  pur  non
facendo  venir  meno  il  regime  di cui  all'art.  1-ter,  legge  n.
431/1985,  rende pur  sempre necessario  verificare la  compatibilita
dello stralcio  con il piano  approvato, in quanto lo  stralcio, come
indicato  nella  delibera  giunta   regione  Lombardia  n.  31898/88,
costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,  che   la  giunta   regionale,  in   presenza  di
un'improrogabile  necessita'  di   realizzare  opere  di  particolare
rilevanza pubblica,  ovvero economicosociale,  in aree per  le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta   di  immodificabilita,  puo'   predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesistico  ambientale   conforme  all'adottato   piano  territoriale
paesistico;
  Preso atto che il dirigente  del servizio proponente riferisce e il
direttore generale conferma quanto segue:
  che in  data 2  agosto 1999  e' pervenuta  l'istanza del  comune di
Montagna in Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree
ai  sensi  dell'art. 1-ter,  legge  n.  431/1985  da parte  del  sig.
Bernardini Giorgio per la realizzazione di una porzione di fabbricato
in localita' Mara di Sopra;
  che  dalle  risultanze   dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta   dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,  si   evince  che  non  sussistono   esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali  da giustificare la permanenza  del vincolo di
cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.
                              Delibera
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata  in comune  di  Montagna in  Valtellina  (Sondrio) foglio  8,
mappale  n.  33,  dall'ambito  territoriale  n.  2,  individuato  con
deliberazione di  giunta regionale n.  IV/3859 del 10  dicembre 1985,
per ricostruzione porzione di fabbricato in localita' Mara di Sopra;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  2, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e sul  bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27
maggio 1985,  n. 57,  cosi come modificato  dalla legge  regionale 12
settembre 1986, n. 54.
   Milano, 8 ottobre 1999
                                                  Il segretario: Sala