IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita' approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101 e successive modifiche ed integrazioni; Visti il decreto rettorale 1-030 del 29 giugno 1998 con il quale e' stata istituita la scuola di specializzazione in genetica applicata afferente alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Visto il decreto rettorale n. 1-951 del 4 giugno 1998 con il quale e' stato emanato il regolamento didattico di ateneo recante gli ordinamenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitario; Vista la proposta di modifica dell'ordinamento della scuola di specializzazione in genetica applicata, formulata dal senato accademico di questa Universita' con deliberazione dell'8 maggio 1999; Accertato che il Consiglio universitario nazionale ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta nell'adunanza del 20 luglio 1999; Decreta: Art. 1. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato nella parte inerente l'ordinamento della scuola di specializzazione in genetica applicata come di seguito indicato.