IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa  Universita' approvato con regio decreto
14 ottobre 1926,  n. 2278, e successive modificazioni,  in vigore per
la parte relativa alle scuole di specializzazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti il decreto rettorale 1-030 del 29 giugno 1998 con il quale e'
stata istituita  la scuola di specializzazione  in genetica applicata
afferente alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
  Visto il decreto rettorale n. 1-951  del 4 giugno 1998 con il quale
e'  stato emanato  il  regolamento didattico  di  ateneo recante  gli
ordinamenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitario;
  Vista  la proposta  di  modifica dell'ordinamento  della scuola  di
specializzazione   in  genetica   applicata,  formulata   dal  senato
accademico  di questa  Universita'  con  deliberazione dell'8  maggio
1999;
  Accertato  che il  Consiglio  universitario  nazionale ha  espresso
parere favorevole alla suddetta  proposta nell'adunanza del 20 luglio
1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Pisa, approvato con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e' ulteriormente modificato nella  parte inerente l'ordinamento della
scuola  di specializzazione  in  genetica applicata  come di  seguito
indicato.