IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto legislativo  30  aprile  1998, n.  173,  recante
disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per
il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica   11  novembre   1998,  n.   127,  relativa
all'estensione   degli   strumenti  previsti   dalla   programmazione
negoziata all'agricoltura  e alla  pesca in attuazione  dell'art. 10,
comma   1,  del   decreto  legislativo   n.  173/1998,   che  prevede
l'emanazione di un  decreto del Ministero del tesoro,  del bilancio e
della  programmazione economica  di intesa  con il  Ministero per  le
politiche agricole per la definizione dei limiti, criteri e modalita'
dell'estensione suddetta;
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950,
relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;
  Visto il regolamento (GE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 951,
relativo  al miglioramento  delle condizioni  di trasformazione  e di
commercializzazione dei prodotti agricoli;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 29 marzo 1990, n. 867,
relativo  al  miglioramento delle  condioni  di  trasformazione e  di
commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;
  Vista la decisione della Commissione europea 94/173/CE del 22 marzo
1994, che fissa  i criteri di scelta  relativamente agli investimenti
destinati  a   migliorare  le  condizioni  di   trasformazione  e  di
commercializzazione dei  prodotti agricoli e silvicoli,  e che abroga
la decisione  90/342/CEE, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale delle
Comunita europee L/79 del 23 marzo 1994;
  Visti gli orientamenti  comunitari per gli aiuti  di Stato relativi
agli   investimenti  nel   settore  della   trasformazione  e   della
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  96/C/29/03,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee C/29 del 2 febbraio
1996;
  Visti gli  orientamenti comunitari  in materia  di regolamentazione
degli aiuti di Stato in materia di pubblicita' 87/C302/06, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C302 del 12 novembre
1987;
  Visto il  regolamento (CE)  del Consiglio del  3 novembre  1998, n.
2468/98, che  definisce i  criteri e  le condizioni  degli interventi
comunitari  a finalita'  strutturale  nel settore  dell'acquacoltura,
della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;
  Viste  le  linee direttrici  comunitarie  per  l'esame degli  aiuti
nazionali nel settore della  pesca e dell'acquacoltura (97/C 100/05),
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale delle  Comunita'  europee,  n.
C/100/12 del 27 marzo 1997;
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali  del  2 aprile  1996  recante  modelli, spese  ammissibili,
esecuzione  dei progetti  in  attuazione del  piano settoriale  della
pesca ed acquacoltura 1994-1999 e successive modificazioni;
  Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e  sviluppo  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee C 45 del 17 febbraio 1996;
  Vista la decisione  della Commissione europea SG (99)  D/7230 del 6
settembre  1999, che  considera  compatibile con  il  trattato CE  le
misure  relative  all'estensione  della  pogrammazione  negoziata  al
settore agricolo e della pesca;
                     Emana il seguente decreto:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  1. Il presente  decreto, in attuazione alla  deliberazione del CIPE
dell'11 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 1999, detta le modalita' applicative le disposizioni generali
per la definizione  dei limiti, criteri e  modalita' per l'estensione
al  settore   agricolo  e  della  pesca   degli  interventi  regolati
dall'articolo 2, comma 203, lettera  d), patti territoriali e lettera
e) contratto di programma della legge 23 dicembre 1996, n. 662.