IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, concernente la revisione della legislazione valutaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico della norme di legge in materia valutaria; Visto l'art. 28 del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, recante disposizioni in materia valutaria; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, recante il regolamento per l'individuazione delle unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze; Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, recante l'individuazione delle unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze; Considerata l'opportunita' di semplificare le modalita' di rilascio delle autorizzazioni all'acquisto di oro greggio previste dall'art. 28 del sopra citato decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, ferma restando la disciplina sostanziale delle operazioni di negoziazione dell'oro stabilita in detto articolo; Sentito l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta: Art. 1. 1. Le richieste di autorizzazione all'acquisto di oro greggio devono essere inoltrate, in originale, al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese) e, in copia, all'Ufficio italiano cambi; l'inoltro puo' essere effettuato direttamente o tramite una banca. 2. Le domande, che possono essere inviate in ogni momento dell'anno e per la redazione delle quali i richiedenti possono avvalersi dello schema allegato (allegato 1), devono: a) contenere una dichiarazione di impegno a destinare l'oro greggio acquistato alla produzione di beni in Italia o alla vendita all'estero; nel caso di cessione ad altro residente, nel documento di vendita deve essere indicato che il cessionario intende utilizzare l'oro per la produzione di beni in Italia; b) essere corredate da copia del certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura da cui risulti che il commercio o la produzione di manufatti in oro rientrano nell'attivita' dell'impresa istante; c) contenere, a titolo indicativo, la cifra relativa al quantitativo di oro che l'impresa ritiene di acquistare nell'arco dei dodici mesi che decorrono dalla scadenza dell'istanza. 3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede a notificare alle imprese istanti le autorizzazioni rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero.