IL DIRETTORE GENERALE
della  Direzione   generale  per  la  promozione   degli  scambi  e
  l'internazionalizzazione delle imprese
  Vista la legge 26 settembre  1986, n. 599, concernente la revisione
della legislazione valutaria;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, concernente l'approvazione del testo  unico della norme di legge
in materia valutaria;
  Visto l'art.  28 del  decreto ministeriale 10  marzo 1989,  n. 105,
recante disposizioni in materia valutaria;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
302,  recante  il  regolamento   per  l'individuazione  delle  unita'
dirigenziali di livello non generale  del Ministero del commercio con
l'estero e delle relative competenze;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  23  febbraio  1999,  recante
l'individuazione delle  unita' dirigenziali  di livello  non generale
del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze;
  Considerata l'opportunita' di semplificare le modalita' di rilascio
delle autorizzazioni  all'acquisto di oro greggio  previste dall'art.
28 del sopra citato decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, ferma
restando la  disciplina sostanziale delle operazioni  di negoziazione
dell'oro stabilita in detto articolo;
  Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  richieste di  autorizzazione  all'acquisto  di oro  greggio
devono essere inoltrate, in originale, al Ministero del commercio con
l'estero  (Direzione  generale  per  la  promozione  degli  scambi  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese)  e, in  copia,  all'Ufficio
italiano  cambi;  l'inoltro  puo' essere  effettuato  direttamente  o
tramite una banca.
  2. Le domande, che possono essere inviate in ogni momento dell'anno
e per la redazione delle  quali i richiedenti possono avvalersi dello
schema allegato (allegato 1), devono:
  a) contenere una dichiarazione di impegno a destinare l'oro greggio
acquistato  alla  produzione  di  beni   in  Italia  o  alla  vendita
all'estero; nel caso di cessione ad altro residente, nel documento di
vendita deve  essere indicato  che il cessionario  intende utilizzare
l'oro per la produzione di beni in Italia;
  b)  essere corredate  da  copia del  certificato d'iscrizione  alla
camera  di commercio,  industria, artigianato  ed agricoltura  da cui
risulti  che  il  commercio  o  la produzione  di  manufatti  in  oro
rientrano nell'attivita' dell'impresa istante;
  c)   contenere,  a   titolo  indicativo,   la  cifra   relativa  al
quantitativo di oro che l'impresa ritiene di acquistare nell'arco dei
dodici mesi che decorrono dalla scadenza dell'istanza.
  3. L'Ufficio italiano dei cambi  provvede a notificare alle imprese
istanti le autorizzazioni rilasciate  dal Ministero del commercio con
l'estero.