IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'articolo 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) del consiglio n. 1626 del 27 giugno 1994 che istituisce le misure tecniche di conservazione delle risorse dlela pesca nel Mediterraneo, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1 che vieta l'impiego della sciabica entro le tre miglia dalla costa o dall'isobata di 50 metri qualora tale profondita' sia raggiunta ad una distanza minore; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gennaio 1993, 9 novembre 1994, 28 agosto 1996, con particolare riferimento all'art. 9, e 11 novembre 1997, con particolare riferimento all'art. 2, concernenti la pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria; Considerato che dai risultati delle sperimentazioni e' emerso che la pesca del rossetto, esercitata nel rispetto delle modalita' stabilite per il regime sperimentale dai decreti ministeriali suindicati, rileva quale pesca monospecifica compatibile con la salvaguardia del novellame di altre specie di importanza commerciale e delle biocenosi bentoniche e che, conseguentemente, il regime sperimentale puo' esere opportunamente tramutato in definitivo; Ritenuta altresi' l'opportunita' di assicurare, alle unita' gia' autorizzate nelle campagne di pesca 1997/98 e 1998/99, la prosecuzione di tale tipo di attivita' in osservanza dei limiti di distanza dalla costa stabiliti dal regolamento (CE) succitato, in attesa della decisione che verra' adottata dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in ordine alla richiesta di un regime derogatorio formulata con atto n. 602111 del 18 novembre 1999 concernente, tra l'altro, detti limiti di distanza dalla costa; Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che, nella seduta dell'11 novembre 1999, hanno reso parere favorevole, all'unanimita'; Decreta: Art. 1. 1. E' consentito l'esercizio della pesca del rossetto (Aphia minuta) dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali, compresi nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile nei compartimenti marittimi della Toscana e nel periodo dal 1 novembre al 30 marzo nei compartimenti marittimi della Liguria. 2. Le domande per l'esercizio della pesca di cui al precedente comma devono essere inoltrate, a cura dell'armatore, al capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave che provvede al rilascio di apposita autorizzazione per la singola campagna di pesca. 3. L'autorizzazione di cui al precedente comma e' rilasciata alle navi, fino a 10 tsl e 150 Hp, gia' autorizzate alla pesca sperimentale del rossetto nelle campagne 1997/98 e 1998/99. 4. Il capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave trasmette, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, l'elenco delle navi autorizzate.