IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive  modifiche, con  il quale  e' stato  approvato il
regolamento  di esecuzione  della predetta  legge e,  in particolare,
l'articolo 126;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
concernente il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca marittima;
  Visto il  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.29  e successive
modifiche;
  Visto il regolamento (CE) del consiglio  n. 1626 del 27 giugno 1994
che  istituisce le  misure  tecniche di  conservazione delle  risorse
dlela pesca nel Mediterraneo, con particolare riferimento all'art. 3,
comma 1 che vieta l'impiego della  sciabica entro le tre miglia dalla
costa  o  dall'isobata  di  50 metri  qualora  tale  profondita'  sia
raggiunta ad una distanza minore;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio
delle licenze per la pesca marittima;
  Visti i  decreti ministeriali 18  novembre 1992, 7 gennaio  1993, 9
novembre 1994,  28 agosto 1996, con  particolare riferimento all'art.
9,  e  11 novembre  1997,  con  particolare riferimento  all'art.  2,
concernenti  la pesca  sperimentale del  rossetto (Aphia  minuta) nei
compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria;
  Considerato che  dai risultati delle sperimentazioni  e' emerso che
la  pesca  del  rossetto,  esercitata nel  rispetto  delle  modalita'
stabilite  per  il  regime   sperimentale  dai  decreti  ministeriali
suindicati,  rileva  quale  pesca monospecifica  compatibile  con  la
salvaguardia del novellame di  altre specie di importanza commerciale
e  delle  biocenosi bentoniche  e  che,  conseguentemente, il  regime
sperimentale puo' esere opportunamente tramutato in definitivo;
  Ritenuta altresi'  l'opportunita' di  assicurare, alle  unita' gia'
autorizzate   nelle  campagne   di  pesca   1997/98  e   1998/99,  la
prosecuzione di  tale tipo di  attivita' in osservanza dei  limiti di
distanza  dalla costa  stabiliti dal  regolamento (CE)  succitato, in
attesa della decisione che verra' adottata dal Consiglio dei Ministri
dell'Unione europea in ordine alla richiesta di un regime derogatorio
formulata con  atto n. 602111  del 18 novembre 1999  concernente, tra
l'altro, detti limiti di distanza dalla costa;
  Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle
risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che,
nella  seduta dell'11  novembre 1999,  hanno reso  parere favorevole,
all'unanimita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  consentito  l'esercizio  della pesca  del  rossetto  (Aphia
minuta) dalle  ore 4  alle ore  18 dei  giorni feriali,  compresi nel
periodo dal 1 novembre al 30 aprile nei compartimenti marittimi della
Toscana e  nel periodo dal 1  novembre al 30 marzo  nei compartimenti
marittimi della Liguria.
  2.  Le domande  per l'esercizio  della pesca  di cui  al precedente
comma  devono essere  inoltrate, a  cura dell'armatore,  al capo  del
compartimento  marittimo  d'iscrizione  della nave  che  provvede  al
rilascio di apposita autorizzazione per la singola campagna di pesca.
  3. L'autorizzazione di  cui al precedente comma  e' rilasciata alle
navi,  fino  a  10  tsl  e   150  Hp,  gia'  autorizzate  alla  pesca
sperimentale del rossetto nelle campagne 1997/98 e 1998/99.
  4.  Il capo  del  compartimento marittimo  d'iscrizione della  nave
trasmette,  al  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  -
Direzione generale  della pesca  e dell'acquacoltura,  l'elenco delle
navi autorizzate.