IL COMITATO ISTITUZIONALE (Omissis). Delibera: 1) che non e' ammesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo quanto evidenziato in premessa, per un periodo di ventiquattro mesi: a) il rilascio di nuove concessioni di piccole e grandi derivazioni e licenze per l'attingimento, per qualunque uso, di cui al regio decreto n. 1775/33; b) il rinnovo delle concessioni per le derivazioni esistenti, per qualunque uso, che potranno proseguire i prelievi attuali in regime di prorogatio; 2) che sono escluse da quanto indicato al precedente punto 1) le concessioni di derivazione di acqua per il consumo umano secondo la definizione contenuta all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988; 3) che e' escluso, fino alla data del 30 settembre 2000, da quanto indicato al precedente punto 1), lettera a), il rinnovo delle licenze per l'attingimento gia' rilasciate prima del 30 settembre 1998 con le seguenti prescrizioni: che la portata concessa non dovra' superare il valore di 10 l/sec.; che dovranno essere installati strumenti idonei a limitare la portata a quella massima concessa e a misurare il quantitativo totale di acqua prelevata; 4) di notificare la presente delibera ai seguenti enti: Ministero dell'ambiente; Ministero dei lavori pubblici; Ministero dell'industria; Ministero delle politiche agricole; Regione Toscana; Regione Lazio; Ufficio speciale del Genio civile del Tevere e Agro Romano; Provveditorato OO.PP. per la Toscana - Sez. oper. di Grosseto; Provveditorato OO.PP. per la Toscana . Sez. oper. di Viterbo; Ufficio del genio civile di Viterbo; Ufficio del genio civile di Grosseto; Provincia di Grosseto; Provincia di Viterbo; Comuni del bacino; 5) di dichiarare la presente deliberazione immediaramente vincolante dall'avvenuta comunicazione ai soggetti interessati di cui al precedente punto 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma del decreto-legge n. 398/1993 su richiamati; 6) di pubblicare la presente deliberazione nei bollettini ufficiali della regione Lazio e Toscana e, in stralcio, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presidente: del Lungo Il segretario: D'Alfonso