IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroalimentari nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. l0, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del l luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno l997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni; Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, dalla regione Valle d'Aosta con la quale il predetto ente territoriale ha individuato quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta", con sede in Aosta, piazza Arco d'Augusto n. 10; Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero; Considerato che gli organismi privati individuati per i controlli debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorita' nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta" ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 /92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998; Considerato che "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta" risulta gia' iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta", con sede in Aosta, piazza Arco d'Augusto n. l0, gia' iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), e' autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128 /1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081 /92 per la denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo" registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1 luglio 1996.