IL DIRETTORE GENERALE
                     delle politiche agricole ed
                      agroalimentari nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di  origine dei prodotti  agricoli ed alimentari  e, in
particolare, l'art. l0, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del l luglio 1996
con il quale  l'Unione europea ha provveduto  alla registrazione, fra
le  altre, della  denominazione  di origine  protetta "Valle  d'Aosta
Fromadzo"  nel  quadro  della  procedura   di  cui  all'art.  17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo n.  143 del 4 giugno l997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il decreto  legislativo n.  300  del 30  luglio 1999,  sulla
riforma dell'organizzazione  del Governo  a norma dell'art.  11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
sulla  nuova  denominazione  del   Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Vista la legge n. 128 del  24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento  di obblighi  derivanti dalla  appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'   europee  -   legge  comunitaria  1995-1997   ed  in
particolare l'art.  53, il  quale contiene apposite  disposizioni sui
controlli  e  vigilanza  sulle denominazioni  protette  dei  prodotti
agricoli  e alimentari  istituendo  un albo  degli organismi  privati
autorizzati  con  decreto del  Ministero  per  le politiche  agricole
sentite le regioni;
  Visto il  comma 1 del suddetto  art. 53 della legge  n. 128/1998 il
quale individua  nel Ministero per le  politiche agricole l'autorita'
nazionale  preposta al  coordinamento dell'attivita'  di controllo  e
responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista la comunicazione  effettuata ai sensi del comma  8 del citato
art. 53 della  legge n. 128/1998, dalla regione Valle  d'Aosta con la
quale il  predetto ente  territoriale ha individuato  quale organismo
privato per  svolgere attivita'  di controllo sulla  denominazione di
origine protetta di  che trattasi "Certidop Valle  d'Aosta - Istituto
per  la  certificazione  dei  prodotti  a  denominazione  di  origine
protetta  della  Valle  d'Aosta",  con sede  in  Aosta,  piazza  Arco
d'Augusto n. 10;
  Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
  Considerato che  gli organismi privati individuati  per i controlli
debbono rispondere ai requisiti  previsti dal decreto ministeriale 29
maggio 1998,  n. 61782,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  del 14
luglio 1998,  n. 162, con particolare  riguardo all'adempimento delle
condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato che il Ministero  delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del comma  1 del citato art. 53 della  legge n. 128/1998, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato che il Ministero  delle politiche agricole e forestali,
quale autorita'  nazionale competente, ha riscontrato  la rispondenza
dell'organismo di controllo "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle d'Aosta" ai  requisiti di cui al comma 2,  art. 53, della legge
n.  128/1998,  per  la  iscrizione   all'albo  previsto  al  comma  6
dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;
  Considerato che  le decisioni  concernenti le  autorizzazioni degli
organismi di  controllo privati  di cui  all'art. 10  del regolamento
(CEE) n. 2081 /92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  sentite  le  regioni,  in  quanto  autorita'
nazionale preposta  al coordinamento  dell'attivita' di  controllo ai
sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;
  Considerato  che   "Certidop  Valle  d'Aosta  -   Istituto  per  la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle  d'Aosta" risulta  gia' iscritto  nell'albo degli  organismi di
controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le
indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53
della legge n. 128/1998;
  Ritenuto pertanto di procedere  all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto
art. 53;
  Visto  il  decreto  legislativo  31   marzo  1998,  n.  80,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo di controllo "Certidop Valle  d'Aosta - Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle d'Aosta", con sede in Aosta,  piazza Arco d'Augusto n. l0, gia'
iscritto  all'albo  degli  organismi  di  controllo  privati  per  le
denominazioni di origine protetta  (DOP) e le indicazioni geografiche
protette  (IGP), e'  autorizzato ai  sensi del  comma 1  dell'art. 53
della  legge n.  128  /1998  ad espletare  le  funzioni di  controllo
previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081 /92
per  la denominazione  di origine  protetta "Valle  d'Aosta Fromadzo"
registrata in ambito europeo con  regolamento della Commissione CE n.
1263 del 1 luglio 1996.