In attesa della  emanazione dei previsti decreti  di attuazione del
decreto legislativo n.  297 del 27 luglio 1999,  si ritiene opportuno
fornire utili indicazioni sulle modalita' procedurali ex art. 4 della
legge n. 46/1982.
  Come e' noto, l'art. 4  della legge n. 46/1982 prevede l'erogazione
di contributi a favore delle piccole  e medie imprese (PMI) singole o
consorziate,   industriali   e/o   artigiane  nonche'   del   settore
agroindustriale a fronte delle spese  sostenute per lo svolgimento di
ricerca, fino  ad un importo  massimo del  50% dei costi  sostenuti e
dichiarati ammissibili, nel  limite di 200 milioni  annui per singolo
richiedente.
  L'art.  9  del  decreto  ministeriale 8  agosto  1997  (supplemento
ordinario n. 232 alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997)
recante  "Nuove  modalita'  procedurali   per  la  concessione  delle
agevolazioni previste  dagli interventi  a valere sul  Fondo speciale
per la ricerca  applicata", ha dettato in  sostituzione del pregresso
regolamento  (decreto ministeriale  14 maggio  1982) nuove  regole di
attuazione  del sopracitato  art. 4  della  legge n.  46/1982 per  le
attivita'  di ricerca  commissionate da  piccole e  medie imprese  ai
laboratori autorizzati.
  Il predetto articolo,  al quale si fa riferimento  per il dettaglio
delle tipologie dei soggetti beneficiari  e la natura delle attivita'
commissionabili,  elenca altresi'  i  costi considerati  ammissibili,
demandando  all'istituto   gestore  del   Fondo  la   verifica  della
documentazione e  della congruita'  dei costi sostenuti.  Le motivate
esclusioni    sono   comunicate    all'impresa    e   al    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
 1. Modalita' per la richiesta di contributo.
  Le  imprese che  intendano  beneficiare  del contributo  presentano
domanda completa di  allegati all'IMI e copia della  sola domanda per
conoscenza  a  questo Ministero,  secondo  lo  schema di  domanda  di
concessione (allegato 1). Le  richieste di contributo dovranno essere
presentate all'IMI  entro sessanta giorni  dall'emissione dell'ultima
fattura e quelle inviate per  raccomandata entro il medesimo termine:
in quest'ultimo caso fa fede la data del timbro postale.
  2.Modalita' per la richiesta di iscrizione all'albo dei laboratori.
  I laboratori  di ricerca  aventi personalita' giuridica  e gestione
autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori
di ricerca possono rivolgere  domanda al Ministero dell'universita' e
della ricerca  scientifica e tecnologica, secondo  lo schema allegato
(allegato 2).
  Le universita'  e i  laboratori degli enti  pubblici di  ricerca, i
laboratori di ricerca dipendenti  dai Ministeri, dall'ENEA e dall'ASI
sono inseriti  nell'albo, su  richiesta, allegando  la documentazione
relativa  alle  attrezzature  possedute   ed  al  personale  dedicato
(allegato 2 A, B, C e D).
  L'inserimento  nell'albo  e'  subordinato al  parere  del  Comitato
tecnico scientifico che ha stabilito, nella seduta del 4 maggio 1999,
una griglia di criteri di selezione, nella quale sono precisate anche
le  procedure per  la cancellazione  dei laboratori  nell'albo e  gli
adempimenti per la permanenza degli iscritti (allegato 3).
  Le  richieste di  iscrizione all'albo  che pervengano  al Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica entro il
30 aprile, entro il  31 agosto ed entro il 31  dicembre di ogni anno,
saranno  sottoposte  al  parere   del  Comitato  tecnico  scientifico
rispettivamente nelle riunioni di giugno, ottobre e febbraio.
  Il  CTS, in  particolare, ha  prescritto  tra l'altro  che tutti  i
laboratori gia' iscritti comunichino  al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica  e tecnologica, entro il 1  luglio 2000, le
classificazioni ISTAT  per i settori (al  massimo tre) corrispondenti
alla loro specializzazione e il  "punto di primo contatto" (telefono,
fax, email, sito  Internet) dell'ufficio a cui  possono rivolgersi le
PMI.
  Inoltre,  entro  il  termine  massimo   del  31  dicembre  2001,  i
laboratori pubblici e privati devono comunicare di aver conseguito la
certificazione del sistema di  qualita', inviandone relativa copia al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  La  verifica periodica  della  permanenza dei  requisiti che  hanno
motivato l'iscrizione dei laboratori,  prevista al comma 13 dell'art.
9 del citato  decreto ministeriale 8 agosto 1997,  e' anche disposta,
come  prescrive  il  CTS,  a  campione,  nonche'  sussistano  precise
motivazioni  quali,  ad  esempio,   un  elevato  numero  di  commesse
sviluppate da un laboratorio in un periodo relativamente breve ovvero
carenze nelle relazioni descrittive del lavoro svolto.
  Inoltre, i laboratori  di ricerca privati devono  inviare, entro il
31 marzo di ogni anno:
  a) un certificato camerale  con attestazione di vigenza, rilasciato
in data recente;
  b) una dichiarazione  del legale rappresentante che  confermi che i
dati  trasmessi   con  la   richiesta  di  iscrizione   sono  rimasti
sostanzialmente  inalterati   ovvero  comunichi  le   variazioni  nel
frattempo intervenute;
  c) una  scheda sinottica con  le tipologie di attivita'  di ricerca
svolte dal  laboratorio, anche  al di fuori  delle commesse  ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 46/1982.
  Per   consentire  al   Ministero   l'aggiornamento  dell'albo,   e'
necessario  che   venga  comunicata  tempestivamente  ogni   tipo  di
variazione.
                                    Il direttore generale
                              del Dipartimento per lo sviluppo
                        e il potenziamento dell'attivita' di ricerca
                                           Criscuoli