In attesa della emanazione dei previsti decreti di attuazione del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, si ritiene opportuno fornire utili indicazioni sulle modalita' procedurali ex art. 4 della legge n. 46/1982. Come e' noto, l'art. 4 della legge n. 46/1982 prevede l'erogazione di contributi a favore delle piccole e medie imprese (PMI) singole o consorziate, industriali e/o artigiane nonche' del settore agroindustriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento di ricerca, fino ad un importo massimo del 50% dei costi sostenuti e dichiarati ammissibili, nel limite di 200 milioni annui per singolo richiedente. L'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 (supplemento ordinario n. 232 alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997) recante "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata", ha dettato in sostituzione del pregresso regolamento (decreto ministeriale 14 maggio 1982) nuove regole di attuazione del sopracitato art. 4 della legge n. 46/1982 per le attivita' di ricerca commissionate da piccole e medie imprese ai laboratori autorizzati. Il predetto articolo, al quale si fa riferimento per il dettaglio delle tipologie dei soggetti beneficiari e la natura delle attivita' commissionabili, elenca altresi' i costi considerati ammissibili, demandando all'istituto gestore del Fondo la verifica della documentazione e della congruita' dei costi sostenuti. Le motivate esclusioni sono comunicate all'impresa e al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 1. Modalita' per la richiesta di contributo. Le imprese che intendano beneficiare del contributo presentano domanda completa di allegati all'IMI e copia della sola domanda per conoscenza a questo Ministero, secondo lo schema di domanda di concessione (allegato 1). Le richieste di contributo dovranno essere presentate all'IMI entro sessanta giorni dall'emissione dell'ultima fattura e quelle inviate per raccomandata entro il medesimo termine: in quest'ultimo caso fa fede la data del timbro postale. 2.Modalita' per la richiesta di iscrizione all'albo dei laboratori. I laboratori di ricerca aventi personalita' giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo lo schema allegato (allegato 2). Le universita' e i laboratori degli enti pubblici di ricerca, i laboratori di ricerca dipendenti dai Ministeri, dall'ENEA e dall'ASI sono inseriti nell'albo, su richiesta, allegando la documentazione relativa alle attrezzature possedute ed al personale dedicato (allegato 2 A, B, C e D). L'inserimento nell'albo e' subordinato al parere del Comitato tecnico scientifico che ha stabilito, nella seduta del 4 maggio 1999, una griglia di criteri di selezione, nella quale sono precisate anche le procedure per la cancellazione dei laboratori nell'albo e gli adempimenti per la permanenza degli iscritti (allegato 3). Le richieste di iscrizione all'albo che pervengano al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 30 aprile, entro il 31 agosto ed entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno sottoposte al parere del Comitato tecnico scientifico rispettivamente nelle riunioni di giugno, ottobre e febbraio. Il CTS, in particolare, ha prescritto tra l'altro che tutti i laboratori gia' iscritti comunichino al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 1 luglio 2000, le classificazioni ISTAT per i settori (al massimo tre) corrispondenti alla loro specializzazione e il "punto di primo contatto" (telefono, fax, email, sito Internet) dell'ufficio a cui possono rivolgersi le PMI. Inoltre, entro il termine massimo del 31 dicembre 2001, i laboratori pubblici e privati devono comunicare di aver conseguito la certificazione del sistema di qualita', inviandone relativa copia al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. La verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno motivato l'iscrizione dei laboratori, prevista al comma 13 dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1997, e' anche disposta, come prescrive il CTS, a campione, nonche' sussistano precise motivazioni quali, ad esempio, un elevato numero di commesse sviluppate da un laboratorio in un periodo relativamente breve ovvero carenze nelle relazioni descrittive del lavoro svolto. Inoltre, i laboratori di ricerca privati devono inviare, entro il 31 marzo di ogni anno: a) un certificato camerale con attestazione di vigenza, rilasciato in data recente; b) una dichiarazione del legale rappresentante che confermi che i dati trasmessi con la richiesta di iscrizione sono rimasti sostanzialmente inalterati ovvero comunichi le variazioni nel frattempo intervenute; c) una scheda sinottica con le tipologie di attivita' di ricerca svolte dal laboratorio, anche al di fuori delle commesse ai sensi dell'art. 4 della legge n. 46/1982. Per consentire al Ministero l'aggiornamento dell'albo, e' necessario che venga comunicata tempestivamente ogni tipo di variazione. Il direttore generale del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca Criscuoli