Il  Ministero  delle  politiche   agricole  e  forestali  esaminata
l'istanza  intesa ad  ottenere  la protezione  della attestazione  di
specificita' "Gallo Ruspante" ai sensi  dell'art. 13, paragrafo 2 del
regolamento (CEE)  n. 2082/1992, presentata dal  Consorzio Produttori
Carni Avicunicole Pregiate con sede in Castelfranco (Ancona); esprime
parere favorevole  sulla predetta  domanda e  formula la  proposta di
disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.
  Le  eventuali osservazioni,  adeguatamente motivate,  relative alla
presente  proposta dovranno  essere  presentate,  nel rispetto  della
disciplina  fissata dal  decreto del  Presidente della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 "disciplina  dell'imposta di bollo" e successive
modifiche,  al  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  -
Direzione  generale  delle   politiche  agricole  ed  agroindustriali
nazionali ex  divisione VI  - Ufficio  tutela delle  denominazioni di
origine,   delle   indicazioni   geografiche   ed   attestazioni   di
specificita'  dei   prodotti  agroalimentari  e  della   politica  di
qualita', via  XX Settembre n. 20  - 00187 Roma, entro  trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura  dei soggetti interessati e  costituiranno oggetto di
opportuna  valutazione,  da  parte   del  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali,  prima   della  trasmissione  della  suddetta
domanda,  con   le  previste   modalita',  al   competente  organismo
comunitario.
  I predetti  soggetti potranno  presentare, nei  modi e  nei termini
sopra indicati,  istanze intese  a conoscere ed  eventualmente trarre
copia del  programma di  controllo della  specificita', del  quale e'
stata fornita  una descrizione sintetica nell'art.  10 della proposta
di cui sopra.
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
                          "Gallo Ruspante"
                               Art. 1.
  L'attestazione di  specificita' "Gallo  Ruspante", con  la dicitura
esclusivamente in  lingua italiana,  designa i soggetti  della specie
"Gallus domesticus"  di sesso maschile conformi  alle caratteristiche
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.