Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della attestazione di specificita' "Gallo Ruspante" ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2082/1992, presentata dal Consorzio Produttori Carni Avicunicole Pregiate con sede in Castelfranco (Ancona); esprime parere favorevole sulla predetta domanda e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali ex divisione VI - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificita' dei prodotti agroalimentari e della politica di qualita', via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dei soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta domanda, con le previste modalita', al competente organismo comunitario. I predetti soggetti potranno presentare, nei modi e nei termini sopra indicati, istanze intese a conoscere ed eventualmente trarre copia del programma di controllo della specificita', del quale e' stata fornita una descrizione sintetica nell'art. 10 della proposta di cui sopra. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "Gallo Ruspante" Art. 1. L'attestazione di specificita' "Gallo Ruspante", con la dicitura esclusivamente in lingua italiana, designa i soggetti della specie "Gallus domesticus" di sesso maschile conformi alle caratteristiche ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.