IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca  e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale
e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Visto il decreto legislativo 30  luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione del Governo  a norma dell'art. 11  della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto l'art. 11,  comma 1, del decreto legislativo  30 aprile 1998,
n.  173,  recante disposizioni  in  materia  di accordi  del  sistema
agroalimentare da  realizzare per  produzioni di qualita'  sancite ai
sensi di regolamenti comunitari  di settore, con particolare riguardo
alle  denominazioni   di  origine  e  alle   indicazioni  geografiche
protette;
  Considerate le condizioni produttive delle denominazioni di origine
protette le  cui caratteristiche  qualitative derivano  dalla materia
prima e dalla localizzazione territoriale;
  Considerata in particolare l'esigenza di assicurare il mantenimento
del  livello qualitativo  anche in  relazione alla  disponibilita' di
materia  prima   idonea,  attesi   i  condizionamenti   connessi  con
l'organizzazione comune  dei mercati agricoli nonche'  le limitazioni
derivanti dai naturali cicli biologici;
  Considerato altresi'  che le produzioni a  denominazione di origine
protetta   rappresentano  una   componente  rilevante   del  comparto
agricolo,  in  quanto  direttamente  connesse con  la  materia  prima
trattandosi di prodotti di prima trasformazione;
  Considerato    inoltre   che    tali   accordi    sono   sottoposti
all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
  Esaminato il protocollo di  accordo, depositato presso il Ministero
delle politiche agricole  e forestali, stipulato in  data 7 settembre
1999   tra  il   consorzio  del   Prosciutto  di   San  Daniele,   in
rappresentanza   delle   imprese   di  stagionatura   e   Coldiretti,
Confagricoltura, CIA,  U.NA.PRO.S. e  A.N.A.S. in  rappresentanza dei
produttori  suinicoli,  interessati  alla   DOP  "Prosciutto  di  San
Daniele", riconosciuta ai sensi del  regolamento (CEE) n. 2081/92 con
regolamento (CE) n. 1107/96;
  Ritenuto di  non poter procedere  alla approvazione delle  parti in
cui esso risulta  difforme dalle disposizioni della  legge 10 ottobre
1990, n.  287, cosi'  come richiamata  dal comma  4 dell'art.  11 del
citato decreto legislativo n. 173/1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' acquisito il protocollo di accordo stipulato in data 7 settembre
1999   tra  il   Consorzio  del   prosciutto  di   San  Daniele,   in
rappresentanza   delle   imprese   di  stagionatura   e   Coldiretti,
Confagricoltura, CIA,  U.NA.PRO.S. e  A.N.A.S. in  rappresentanza dei
produttori  suinicoli,  interessati  alla   DOP  "Prosciutto  di  San
Daniele", riconosciuta ai sensi del  regolamento (CEE) n. 2081/92 con
regolamento (CE) n. 1107/96, depositato presso questo Ministero.