Premesso che:
   -  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  2  novembre  1999,   n.   257,
l'Autorita'   per   la   vigilanza   sui   lavori  pubblici  ha  dato
comunicazione   della   costituzione,   alle   proprie    dipendenze,
dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
   - nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle
informazioni e si e' riservata ulteriori comunicazioni in merito a:
   a)  indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori
pubblici, aventi sede presso le Regioni e le Province  Autonome  alle
quali  inviare  le  informazioni previste dal l'articolo 4, comma 18,
della legge 11 febbraio 1994,  n.  109  e  successive  modificazioni,
concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e comunale;
   b)  criteri  di  raccolta  e modalita' di invio delle informazioni
richieste;
   c) ulteriori informazioni e dati da inviare;
   l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici da' comunicazione
che, con delibera di  Consiglio  del  9  Dicembre  1999,  sono  stati
fissati  i  criteri e le ulteriori specificazioni per la raccolta dei
dati previsti dall'articolo 4, commi 16, lett. a) e commi 17 e  18  e
dall'articolo  24,  comma  2,  della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni e le relative modalita' di invio.  E'  stato
altresi'  disposto  di  istituire  presso l'Osservatorio una apposita
banca dati per la raccolta delle informazioni anagrafiche relative  a
tutti  i  soggetti  che,  a  vario titolo, partecipano al processo di
produzione  di  interventi  pubblici:  stazioni  appaltanti,  imprese
appaltatrici, incaricati dei servizi tecnico/amministrativi.
   In particolare:
   1.   Le   stazioni   appaltanti  nazionali  aventi  esclusivamente
struttura centralizzata inviano le informazioni alla sezione centrale
dell'Osservatorio.
   2.  Le  stazioni  appaltanti  lavori   di   interesse   regionale,
provinciale   e   comunale,  inviano  le  informazioni  alla  sezione
regionale dell'Osservatorio competente per territorio.
   3. Qualora le  stazioni  appaltanti  nazionali  abbiano  struttura
organizzativa  articolata  anche su base locale, le informazioni sono
inviate alla sezione centrale dell'Osservatorio direttamente, se rel-
ative agli appalti  indetti  dalla  sede  centrale,  o  alla  sezione
regionale competente per territorio, se relative agli appalti indetti
dalle sedi locali.
   4.  I  responsabili  delle Sovraintendenze per i beni ambientali e
architettonici aventi sede nel  capoluogo  di  regione    inviano  le
informazioni  relative  ai  lavori di propria competenza alla sezione
centrale dell'Osservatorio per il tramite  della  competente  sezione
regionale.
   5.  L'Autorita' dara' comunicazione della avvenuta costituzione di
ciascuna sezione  regionale  avente  sede  presso  la  Regione  o  la
Provincia  Autonoma  e  del  relativo indirizzo con avviso pubblicato
sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Le  informazioni  sono  trasmesse   alle
suddette  sezioni regionali dell'Osservatorio decorsi quindici giorni
dalla predetta data.
   Nelle more della costituzione delle  sezioni  regionali  tutte  le
comunicazioni inerenti gli appalti sono dirette alla sezione centrale
dell'Osservatorio.
   6.  Dal  1  marzo  2000, sono tenute all'invio delle comunicazioni
previste dall'articolo 4, commi 17 e  18,  della  legge  11  febbraio
1994,  n.  109  e  successive modificazioni - per i lavori di importo
superiore a 150.000  Euro  (pari  a  Lit.  290.440.500)  -  tutte  le
stazioni  appaltanti  lavori  pubblici,  per  appalti  aggiudicati  a
seguito di gara o affidati a trattativa privata successivamente  alla
data  dell'1  gennaio  2000,  qualunque  sia  la  data  del  bando  o
dell'invito;  dette  comunicazioni  devono  avvenire   esclusivamente
utilizzando  le schede allegate sub "A" e "B/1-6" e sub "C/1-3", alla
presente comunicazione.
   7. Dal 1 marzo 2000, sono  tenute  all'invio  delle  comunicazioni
previste  dall'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni - per i  lavori  inferiori  a  150.000
Euro  (pari a Lit. 290.440.500) - tutte le stazioni appaltanti lavori
pubblici, per appalti affidati a trattativa privata,  successivamente
alla  data  dell'1  gennaio  2000, qualunque sia la data dell'invito.
Dette comunicazioni devono avvenire utilizzando  la  scheda  allegata
sub "D".
   8.  Dalla  data  dell'1  gennaio 2001, sono tenute all'invio delle
comunicazioni annuali - per i lavori di importo inferiore  a  150.000
Euro  (pari  a  Lit.  290.440.500)  - previste al punto 7 dell'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  2  novembre  1999,  n.  257,
tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti aggiudicati
o  affidati  successivamente alla data dell'1 gennaio 2000, qualunque
sia la data del  bando  o  dell'invito.  Dette  comunicazioni  devono
avvenire utilizzando la scheda allegata sub "E".
   9.  Le  comunicazioni relative alle informazioni anagrafiche delle
stazioni appaltanti, delle imprese appaltatrici nonche' quelle  rela-
tive  agli incaricati dei servizi tecnico/amministrativi sono inviate
dalle  stazioni  appaltanti  ogniqualvolta  specificamente  richiesto
nella  compilazione  delle  schede  di cui ai punti precedenti. Dette
comunicazioni devono avvenire esclusivamente  utilizzando  le  schede
allegate sub "C/1-3".
   10.  Fuori dai casi di cui al precedente punto, dal 1 aprile 2000,
sono  comunque  tenute  all'invio  di  informazioni  anagrafiche   le
stazioni appaltanti che abbiano appaltato o affidato almeno un lavoro
nell'ultimo  quinquennio.  Le  relative comunicazioni devono avvenire
esclusivamente utilizzando le schede allegate sub "C/1".
   11. Dal 15 febbraio  2000  le  schede  di  rilevazione  dei  dati,
corredate  da  istruzioni  per  la compilazione, sono disponibili nel
sito Internet dell'Autorita', all'indirizzo:
   http://www.autoritalavoripubblici.it
   12. Le stazioni appaltanti, prelevati dal sito Internet i  modelli
corrispondenti  alle  comunicazioni  da  inviare,  li  compilano e li
trasmettono su supporto informatico  (floppy  disk)  o  tramite  rete
protetta della pubblica amministrazione. Fino all'entrata in funzione
di  un  sistema di validazione dei dati informatici i modelli vengono
anche  stampati  e  sottoscritti  e  restano  depositati  nella  sede
dell'Osservatorio al quale viene inviato il supporto informatico.
   13.  Ai fini di quanto indicato nei punti precedenti si comunicano
gli indirizzi dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici:
               Via Virgilio Talli, 141 - 00139 - ROMA
 Via di Ripetta, 246 - 00186 - ROMA (a partire dal 15 febbraio 2000)
                       E-Mail: jjgarr()tin.it
   Roma, 15 dicembre 1999
                                                 Il Presidente: Garri