IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'; Visto altresi', l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni, contenente "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 610, riguardante "Modificazioni al regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144"; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 12 recante disposizioni per il "Fondo sanitario nazionale"; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"; Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993; Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita' - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto "Sanita'"; Acquisita l'intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta', ai sensi dell'art. 50, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, nella seduta del 13 aprile 1999; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico delle amministrazioni del comparto del "Personale del Servizio sanitario nazionale", con esclusione delle amministrazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.