IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8
e  9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN
deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina
la  disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico
delle  amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei
trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e, a seconda
del  comparto,  dei  Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta';
  Visto  altresi', l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29
del  1993,  secondo  cui  i  contributi di cui al comma 8 affluiscono
direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a definire con
propri  regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n.   144,   e   successive   modificazioni,   contenente  "Norme  per
l'organizzazione    ed   il   funzionamento   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n.  610,  riguardante "Modificazioni al regolamento recante norme per
l'organizzazione    ed   il   funzionamento   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144";
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive integrazioni
e modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente
il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.
1  della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 12
recante disposizioni per il "Fondo sanitario nazionale";
  Vista  la  legge  27 dicembre  1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica";
  Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998
dall'Organismo  di coordinamento dei comitati di settore ed approvata
nella  successiva  seduta  n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e'
stata  concordata  con  l'ARAN  la  quota fissa di contributo posta a
carico  delle  amministrazioni,  pari  a  lire  seimila  per  ciascun
dipendente,  ai  fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo
quanto  disposto  dall'art.  50,  comma  8,  lettera  a), del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
  Ravvisata  pertanto,  la necessita' di provvedere - di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e  con  il  Ministro della sanita' - alla definizione del sistema dei
trasferimenti    a   favore   dell'ARAN,   posti   a   carico   delle
amministrazioni del comparto "Sanita'";
  Acquisita    l'intesa    espressa    dalla   conferenza   unificata
Stato-regioni e Stato-citta', ai sensi dell'art. 50, comma 9, lettera
b),  del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  nella  seduta del
13 aprile 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal 1o gennaio 1999, la riscossione delle somme a
titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma
8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico delle
amministrazioni  del  comparto  del "Personale del Servizio sanitario
nazionale",  con  esclusione  delle amministrazioni di cui all'art. 3
del  presente  decreto,  e'  attuata  con  le modalita' stabilite dai
seguenti articoli.