IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con IL DIRETTORE GENERALE delle politiche comunitarie e internazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali e IL CAPO del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto n. 706 del 5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/1992; Visto il decreto del 20 dicembre 1996 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato con il quale sono stati fissati i criteri per la selezione delle domande presentate ai sensi della legge n. 215/1992; Visto, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto n. 706/1996, che ripartisce le disponibilita' finanziarie tra le varie tipologie di intervento della legge n. 215/1992 e stabilisce che vengano destinate alla concessione di agevolazioni per le nuove attivita' e per i progetti aziendali innovativi le eccedenze dei fondi che eventualmente si verificano per gli altri interventi; Visto in particolare l'articolo 5, comma 8, del medesimo decreto n. 706/1996, ai sensi del quale, nel caso in cui le disponibilita' finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi tra i vari settori di attivita' e' effettuata in misura proporzionale al totale delle domande da approvare e, nell'ambito di ciascun settore, le domande sono agevolate nell'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di selezione di cui al comma 7 del medesimo articolo, con eventuale riduzione, ad esaurimento fondi, dell'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnati al settore; Vista la decisione della Commissione europea 93/C222/03 pubblicata nella GUCE del 18 agosto 1993, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuti previsto dalla legge n. 215/1992 ed e' stato previsto tra l'altro che vengano rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti al settore agricolo; Visto il regolamento CE 950/97 in materia di aiuti alle aziende agricole, con il quale sono fissate le percentuali massime di aiuto concedibile, i limiti massimi di investimento agevolabile e le limitazioni da applicare alle varie tipologie di attivita'; Visti altresi' la decisione della Commissione europea del 22 marzo 1994 e il Regolamento CE 951/97 in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Vista la comunicazione della Commissione europea del 30 giugno 1997, con la quale e' stata definita la nuova carta delle zone ammesse alla deroga dell'articolo 92.3.c del Trattato di Roma, per le quali e' concedibile la maggiorazione delle percentuali di aiuto; Vista la decisione della Commissione europea C(1998)1043 dell'11 maggio 1998 nonche' il verbale del Comitato di sorveglianza del 24 giugno 1999 con i quali, nell'ambito del programma operativo multiregionale "Industria, artigianato e servizi alle imprese" 1994-1999 per le aree obiettivo 1, e' stata approvata la destinazione di parte delle risorse del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) alle agevolazioni di cui alla legge n. 215/1992, nella misura complessiva di 19,3 MEURO, pari a L. 37.370.011.000; Vista la decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, con la quale e' stato autorizzato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, il rifinanziamento del regime di aiuti previsti dalla legge n. 215/1992; Considerato, che nell'ambito della predetta autorizzazione la Commissione europea ha escluso, per le iniziative operanti nel settore del trasporto di merci, l'ammissibilita' degli investimenti riguardanti l'acquisto di mezzi di trasporto; Considerato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle domande presentate entro il 31 dicembre 1998 vengono utilizzati gli stanziamenti di bilancio previsti per il 1999 e per il 2000; Viste le domande presentate entro il 31 dicembre 1998 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 215/1992 nonche' quelle ripresentate ai sensi del decreto ministeriale del 16 dicembre 1998; Considerato che sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e dell'articolo 15, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, sono state determinate le domande ammissibili ad agevolazione; Visti i pareri espressi dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto n. 706/1996; Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 1999 con il quale sono stati concessi alle Regioni i contributi previsti dall'articolo 12 della citata legge n. 215/1992, nella misura complessiva di L. 262.229.000; Considerato che le risorse finanziarie non utilizzate per i predetti contributi alle Regioni sono pari a L. 10.650.271.000; Considerato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative di acquisto di servizi reali, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della citata legge n. 215/1992, non sono necessarie tutte le risorse disponibili e che pertanto si verifica un'eccedenza pari a L. 10.835.460.000; Considerato che le predette eccedenze di fondi devono essere destinate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d) del citato decreto ministeriale n. 706/1996 alla concessione di agevolazioni a favore delle iniziative per nuove attivita', acquisto di attivita' preesistenti e progetti aziendali innovativi; Ritenuta l'opportunita' di destinare a favore delle iniziative per nuove attivita', acquisto di attivita' preesistenti e progetti innovativi i fondi attualmente resisi disponibili a seguito delle decadenze di contributi concessi a valere sul primo bando per un importo pari a L. 1.070.000.000; Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, espresso nella riunione del 1° dicembre 1999; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina del pubblico impiego; Decreta: Art. 1. 1. Gli elenchi, ripartiti per settore, delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative alle iniziative per acquisizione di servizi reali sono riportati negli allegati 1/1 e 1/2 al presente decreto. 2. Le risorse finanziarie necessarie per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative di cui al comma 1 sono pari a L. 77.040.000. 3. La somma non utilizzata, e' pari a L. 10.835.560.000.