IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
   del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
            delle politiche comunitarie e internazionali
         del Ministero delle politiche agricole e forestali
                                  e
                               IL CAPO
                    del Dipartimento del turismo
             della Presidenza del Consiglio dei Ministri
    Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
    Visto  il  decreto  n.  706  del  5 dicembre  1996  del  Ministro
dell'industria  del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  con il quale sono state stabilite le
modalita'  per  la  concessione delle agevolazioni di cui alla citata
legge n. 215/1992;
    Visto il decreto del 20 dicembre 1996 del Ministro dell'industria
del  commercio  e  dell'artigianato con il quale sono stati fissati i
criteri  per  la  selezione  delle  domande presentate ai sensi della
legge n. 215/1992;
    Visto,  in  particolare,  l'articolo  4  del  citato  decreto  n.
706/1996,  che  ripartisce le disponibilita' finanziarie tra le varie
tipologie  di  intervento  della  legge  n. 215/1992 e stabilisce che
vengano  destinate  alla  concessione  di  agevolazioni  per le nuove
attivita'  e  per  i  progetti  aziendali innovativi le eccedenze dei
fondi che eventualmente si verificano per gli altri interventi;
    Visto  in particolare l'articolo 5, comma 8, del medesimo decreto
n.  706/1996,  ai  sensi del quale, nel caso in cui le disponibilita'
finanziarie  non  permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la
ripartizione  dei fondi tra i vari settori di attivita' e' effettuata
in  misura  proporzionale  al  totale  delle  domande da approvare e,
nell'ambito di ciascun settore, le domande sono agevolate nell'ordine
risultante dall'applicazione dei criteri di selezione di cui al comma
7  del  medesimo  articolo,  con  eventuale riduzione, ad esaurimento
fondi,  dell'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei
fondi assegnati al settore;
    Vista   la   decisione   della   Commissione  europea  93/C222/03
pubblicata  nella  GUCE  del  18 agosto  1993,  con la quale e' stato
autorizzato il regime di aiuti previsto dalla legge n. 215/1992 ed e'
stato  previsto  tra  l'altro  che vengano rispettate le disposizioni
comunitarie in materia di aiuti al settore agricolo;
    Visto  il  regolamento CE 950/97 in materia di aiuti alle aziende
agricole,  con  il quale sono fissate le percentuali massime di aiuto
concedibile,  i  limiti  massimi  di  investimento  agevolabile  e le
limitazioni da applicare alle varie tipologie di attivita';
    Visti  altresi'  la  decisione  della  Commissione europea del 22
marzo  1994 e il Regolamento CE 951/97 in materia di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
    Vista  la  comunicazione  della Commissione europea del 30 giugno
1997,  con  la  quale  e'  stata  definita  la nuova carta delle zone
ammesse alla deroga dell'articolo 92.3.c del Trattato di Roma, per le
quali e' concedibile la maggiorazione delle percentuali di aiuto;
    Vista   la   decisione   della  Commissione  europea  C(1998)1043
dell'11 maggio  1998  nonche' il verbale del Comitato di sorveglianza
del  24 giugno  1999 con i quali, nell'ambito del programma operativo
multiregionale   "Industria,  artigianato  e  servizi  alle  imprese"
1994-1999 per le aree obiettivo 1, e' stata approvata la destinazione
di  parte  delle  risorse del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR)
alle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  n.  215/1992,  nella misura
complessiva di 19,3 MEURO, pari a L. 37.370.011.000;
    Vista  la decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999,
con la quale e' stato autorizzato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, il
rifinanziamento del regime di aiuti previsti dalla legge n. 215/1992;
    Considerato,  che  nell'ambito  della  predetta autorizzazione la
Commissione  europea  ha  escluso,  per  le  iniziative  operanti nel
settore  del  trasporto di merci, l'ammissibilita' degli investimenti
riguardanti l'acquisto di mezzi di trasporto;
    Considerato  che  per  la concessione delle agevolazioni a favore
delle domande presentate entro il 31 dicembre 1998 vengono utilizzati
gli stanziamenti di bilancio previsti per il 1999 e per il 2000;
    Viste  le  domande  presentate entro il 31 dicembre 1998 ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 4, comma 3,
della  legge  n.  215/1992  nonche'  quelle ripresentate ai sensi del
decreto ministeriale del 16 dicembre 1998;
    Considerato  che  sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'articolo  5,  comma  5  e  dell'articolo  15, comma 1 del citato
decreto   ministeriale  n.  706  del  5  dicembre  1996,  sono  state
determinate le domande ammissibili ad agevolazione;
    Visti  i  pareri espressi dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, del medesimo decreto n. 706/1996;
    Visto  il  decreto ministeriale del 1° dicembre 1999 con il quale
sono  stati concessi alle Regioni i contributi previsti dall'articolo
12  della  citata  legge  n. 215/1992, nella misura complessiva di L.
262.229.000;
    Considerato  che  le  risorse  finanziarie  non  utilizzate per i
predetti contributi alle Regioni sono pari a L. 10.650.271.000;
    Considerato  che  per  la concessione delle agevolazioni a favore
delle  iniziative  di  acquisto  di servizi reali, di cui all'art. 4,
comma 1, lett. b) della citata legge n. 215/1992, non sono necessarie
tutte  le risorse disponibili e che pertanto si verifica un'eccedenza
pari a L. 10.835.460.000;
    Considerato  che  le  predette  eccedenze  di fondi devono essere
destinate,  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 1, lett. d) del citato
decreto  ministeriale  n. 706/1996 alla concessione di agevolazioni a
favore  delle  iniziative  per nuove attivita', acquisto di attivita'
preesistenti e progetti aziendali innovativi;
    Ritenuta  l'opportunita'  di  destinare a favore delle iniziative
per  nuove  attivita',  acquisto di attivita' preesistenti e progetti
innovativi  i  fondi  attualmente  resisi disponibili a seguito delle
decadenze  di  contributi  concessi  a  valere sul primo bando per un
importo pari a L. 1.070.000.000;
    Sentito  il  parere  del  Comitato per l'imprenditoria femminile,
espresso nella riunione del 1° dicembre 1999;
    Visto  l'articolo  16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,   concernente   la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
Amministrazioni   pubbliche  e  la  revisione  della  disciplina  del
pubblico impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Gli elenchi, ripartiti per settore, delle domande ammissibili
alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 relative
alle  iniziative  per  acquisizione  di  servizi reali sono riportati
negli allegati 1/1 e 1/2 al presente decreto.
    2.  Le  risorse  finanziarie  necessarie per la concessione delle
agevolazioni  a favore delle iniziative di cui al comma 1 sono pari a
L. 77.040.000.
    3. La somma non utilizzata, e' pari a L. 10.835.560.000.