IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117, del 21 maggio 1999, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commmercio e dell'artigianato il fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario; Vista la circolare del 23 giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140; Considerato che le regioni hanno trasmesso gli elenchi delle domande di contributo pervenute entro la data del 21 agosto 1999 con l'indicazione dell'ammontare delle spese agevolabili; Ritenuto che ai fini dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per ammodernamento vanno compresi anche i progetti che prevedono la sostituzione di impianti preesistenti con impianti a fune su nuovi tracciati; Ritenuto che le regioni non debbano prendere in considerazione le integrazioni alle domande pervenute successivamente alla data del 21 agosto 1999 che comportino aumenti dei costi di realizzazione del progetto precedentemente trasmesso; Considerato che la legge 11 maggio 1999, n. 140, nel prevedere che i progetti agevolati debbano essere completati entro due anni dall'inizio dei lavori, introduce un principio di cantierabilita' e attualita' delle opere; Ritenuto, pertanto, che siano da escludere dalle agevolazioni quei progetti che prevedano l'inizio dei lavori successivamente all'anno 2001, tenuto conto dei tempi per l'acquisizione delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle normative vigenti; Ritenuto che le regioni non debbano ammettere a contributo i progetti relativi alla realizzazione di impianti a fune che sono fermi da oltre 5 anni pari al periodo di tempo di vita tecnica intercorrente tra due revisioni speciali; Tenuto conto dell'istruttoria delle regioni e di quanto precede, gli importi delle spese previste per la realizzazione dei progetti, ai fini del riparto finale delle disponibilita' finanziarie, sono determinati come segue: Piemonte L. 56.144.000.000 Lombardia " 165.746.200.800 Veneto " 162.521.800.000 Liguria " 38.389.800.000 Emilia e Romagna " 49.052.980.300 Toscana " 84.895.940.105 Marche " 39.470.716.000 Umbria " 6.197.000.000 Lazio " 1.171.268.800 Abruzzo " 106.734.260.830 Molise " 2.396.000.000 Campania " 9.993.100.000 Basilicata " 2.739.000.000 Considerato che per agevolare tutti i predetti progetti, comportanti una spesa totale di L. 725.452.066.835, occorrerebbe una disponibilita' finanziaria per un totale di L. 507.816.446.784, cosi' ripartita: Piemonte L. 39.300.800.000 Lombardia " 116.022.340.560 Veneto " 113.765.260.000 Liguria " 26.872.860.000 Emilia e Romagna " 34.337.086.210 Toscana " 59.427.158.073 Marche " 27.629.501.200 Umbria " 4.337.900.000 Lazio " 819.888.160 Abruzzo " 74.713.982.581 Molise " 1.677.200.000 Campania " 6.995.170.000 Basilicata " 1.917.300.000 Tenuto conto che il fondo previsto dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ammonta a lire 200.000 milioni pari al 39,384 per cento dell'importo di L. 507.816.446.784; Considerato che la Commissione dell'Unione europea non ha ancora comunicato l'autorizzazione al regime di aiuto di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, chiesta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota del 30 settembre 1999, prot. n. 755240; Decreta: Art. 1. Il fondo di lire 10.000 milioni per 20 anni pari a complessive lire 200.000 milioni istituito con l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 ,e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario come qui di seguito: Piemonte L. 15.478.000.000 Lombardia " 45.694.000.000 Veneto " 44.805.000.000 Liguria " 10.584.000.000 Emilia e Romagna " 13.523.000.000 Toscana " 23.405.000.000 Marche " 10.882.000.000 Umbria " 1.709.000.000 Lazio " 323.000.000 Abruzzo " 29.425.000.000 Molise " 661.000.000 Campania " 2.755.000.000 Basilicata " 755.000.000 Le regioni provvedono a concedere le risorse assegnate in conformita' alle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.