IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117, del  21 maggio 1999, che istituisce presso
il  Ministero dell'industria,  del commmercio  e dell'artigianato  il
fondo   per   l'innovazione   tecnologica,  l'ammodernamento   e   il
miglioramento dei livelli di sicurezza  degli impianti a fune situati
nelle regioni a statuto ordinario;
  Vista la circolare del 23  giugno 1999, n. 900354, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del  2 luglio 1999, applicativa dell'art. 8
della legge 11 maggio 1999, n. 140;
  Considerato  che  le  regioni  hanno trasmesso  gli  elenchi  delle
domande di contributo pervenute entro la  data del 21 agosto 1999 con
l'indicazione dell'ammontare delle spese agevolabili;
  Ritenuto che  ai fini dell'art.  8 della  legge 11 maggio  1999, n.
140, per ammodernamento vanno compresi anche i progetti che prevedono
la sostituzione di impianti preesistenti con impianti a fune su nuovi
tracciati;
  Ritenuto che le  regioni non debbano prendere  in considerazione le
integrazioni alle domande pervenute  successivamente alla data del 21
agosto 1999  che comportino  aumenti dei  costi di  realizzazione del
progetto precedentemente trasmesso;
  Considerato che la legge 11 maggio  1999, n. 140, nel prevedere che
i  progetti  agevolati  debbano  essere  completati  entro  due  anni
dall'inizio dei  lavori, introduce un principio  di cantierabilita' e
attualita' delle opere;
  Ritenuto, pertanto, che siano  da escludere dalle agevolazioni quei
progetti che  prevedano l'inizio dei lavori  successivamente all'anno
2001, tenuto conto dei  tempi per l'acquisizione delle autorizzazioni
e dei nulla osta previsti dalle normative vigenti;
  Ritenuto  che  le regioni  non  debbano  ammettere a  contributo  i
progetti  relativi alla  realizzazione di  impianti a  fune che  sono
fermi  da oltre  5 anni  pari  al periodo  di tempo  di vita  tecnica
intercorrente tra due revisioni speciali;
  Tenuto conto  dell'istruttoria delle  regioni e di  quanto precede,
gli importi delle  spese previste per la  realizzazione dei progetti,
ai  fini del  riparto finale  delle disponibilita'  finanziarie, sono
determinati come segue:
            Piemonte          L.   56.144.000.000
            Lombardia         "   165.746.200.800
            Veneto            "   162.521.800.000
            Liguria           "    38.389.800.000
            Emilia e Romagna  "    49.052.980.300
            Toscana           "    84.895.940.105
            Marche            "    39.470.716.000
            Umbria            "     6.197.000.000
            Lazio             "     1.171.268.800
            Abruzzo           "   106.734.260.830
            Molise            "     2.396.000.000
            Campania          "     9.993.100.000
            Basilicata        "     2.739.000.000
 
  Considerato   che  per   agevolare  tutti   i  predetti   progetti,
comportanti una spesa totale  di L. 725.452.066.835, occorrerebbe una
disponibilita' finanziaria per un totale di L. 507.816.446.784, cosi'
ripartita:
 
            Piemonte          L.  39.300.800.000
            Lombardia         "  116.022.340.560
            Veneto            "  113.765.260.000
            Liguria           "   26.872.860.000
            Emilia e Romagna  "   34.337.086.210
            Toscana           "   59.427.158.073
            Marche            "   27.629.501.200
            Umbria            "    4.337.900.000
            Lazio             "      819.888.160
            Abruzzo           "   74.713.982.581
            Molise            "    1.677.200.000
            Campania          "    6.995.170.000
            Basilicata        "    1.917.300.000
  Tenuto  conto che  il fondo  previsto  dall'art. 8  della legge  11
maggio 1999,  n. 140, ammonta a  lire 200.000 milioni pari  al 39,384
per cento dell'importo di L. 507.816.446.784;
  Considerato che  la Commissione  dell'Unione europea non  ha ancora
comunicato  l'autorizzazione al  regime di  aiuto di  cui all'art.  8
della  legge   11  maggio  1999,   n.  140,  chiesta   dal  Ministero
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato,  con nota  del 30
settembre 1999, prot. n. 755240;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il fondo di lire 10.000 milioni per 20 anni pari a complessive lire
200.000 milioni istituito con l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n.
140 ,e'  ripartito tra  le regioni  a statuto  ordinario come  qui di
seguito:
 
            Piemonte          L.  15.478.000.000
            Lombardia         "   45.694.000.000
            Veneto            "   44.805.000.000
            Liguria           "   10.584.000.000
            Emilia e Romagna  "   13.523.000.000
            Toscana           "   23.405.000.000
            Marche            "   10.882.000.000
            Umbria            "    1.709.000.000
            Lazio             "      323.000.000
            Abruzzo           "   29.425.000.000
            Molise            "      661.000.000
            Campania          "    2.755.000.000
            Basilicata        "      755.000.000
  Le  regioni   provvedono  a  concedere  le   risorse  assegnate  in
conformita'  alle disposizioni  previste dall'art.  8 della  legge 11
maggio 1999, n. 140.