Il  Ministero  delle  politiche  agricole e  forestali,  in  attesa
dell'emanazione delle norme nazionali per la corresponsione dei premi
a favore degli allevatori di  bovini, in applicazione dei regolamenti
comunitari  n. 1254/99  del consiglio  e n.  2342/99 di  applicazione
della   commissione,  fornisce   una   sintesi   del  contenuto   del
provvedimento per i diversi regimi di premi zootecnici fruibili dagli
allevatori  di  animali  identificati  ai sensi  del  regolamento  n.
820/97,  che presentino  domanda  utilizzando  i modelli  predisposti
dall'organismo pagatore.  L'identificazione e la  registrazione degli
animali e' requisito indispensabile per l'ottenimento dei premi.
  Le domande di premio possono essere presentate esclusivamente dagli
imprenditori agricoli,  responsabili di aziende, cosi'  come definiti
all'art.  3  del  regolamento  (CE)  n. 1254/99  e  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n.  317/1996  del  30 aprile  1996,  in
possesso  di partita  IVA,  ai sensi  delle  vigenti disposizioni  in
materia  e   di  regolare   iscrizione  all'anagrafe   delle  aziende
zootecniche, detentori dei bovini oggetto di aiuto.
 1 - Regime di premio speciale
  1. Il periodo di presentazione delle domande e' previsto per l'anno
2000 nel periodo compreso tra il 15 marzo e le ore 18 del 15 ottobre,
dopo il raggiungimento  del settimo mese di eta'  dell'animale per la
prima fascia e del diciannovesimo mese  per la seconda fascia di eta'
per gli animali castrati;
   2. Gli obblighi del richiedente il premio sono:
  a) detenzione degli animali in azienda per almeno 2 mesi dal giorno
successivo alla data di presentazione della domanda;
  b)  carico di  bestiame non  superiore  a 2  UBA/Ha foraggiero;  e'
prevista la  esenzione nei  confronti dei  produttori le  cui aziende
dispongono complessivamente fino a 15 UBA.
   3. Il limite di 90 capi per azienda non si applica;
  4. Il massimale nazionale pagabile e' pari a 598.746 bovini;
  5. Qualora il massimale nazionale viene superato si effettuera' una
riduzione  percentuale  per tutte  le  aziende  che hanno  presentato
domanda di premio per un numero superiore a 40 capi;
  6. Ciascun  produttore potra' presentare al  massimo cinque domande
per anno civile.
 2 - Regime di premio per le vacche nutrici
  1. Fermo restando  che per l'anno 2000  l'organismo pagatore dovra'
provvedere alla riassegnazione dei diritti individuali, il periodo di
presentazione delle domande decorre dal 15 luglio al 15 ottobre;
   2. Gli obblighi del richiedente il premio sono:
  a)  detenzione degli  animali in  azienda per  almeno sei  mesi dal
giorno successivo alla data di  presentazione della domanda, che puo'
comprendere il 100%  di vacche o vacche e giovenche  di almeno 8 mesi
di eta' (queste ultime non possono  superare il 20% del numero totale
dei capi richiesti a premio);
  b) il carico di bestiame per  ettaro di foraggio e l'esenzione sono
analoghi a quanto previsto per il "premio speciale".
  Il  massimale nazionale  pagabile e'  pari a  621.611 vacche;  sono
escluse  dal premio  le  aziende che  effettuino  consegne latte  per
quantitativi superiori a 120.000 kg.
 3 - Regime di premio per l'estensivizzazione
  1.  Il   premio  per   l'estensivizzazione  puo'   essere  concesso
esclusivamente per i capi bovini  che beneficiano del premio speciale
e/o vacca nutrice,  a condizione che il carico di  bestiame ad ettaro
foraggero  (almeno  il 50%  della  superficie  aziendale deve  essere
costituita da pascolo) sia rispettato dal 1 gennaio al 31 dicembre.
  Per pascolo si  intende una superficie, saltuaria  o permanente, la
cui  produzione foraggera  sia utilizzabile  in campo  dagli animali.
Rientrano  in  questa  definizione  pure  le  superfici,  naturali  o
coltivate, che  vengono sfalciate,  nonche' le superfici  sulle quali
sono presenti essenze arbustive e/o  arboree la cui biomassa prodotta
sia utilizzabile in campo dagli animali.
  Non  costituiscono superfici  foraggiere  quelle  coltivate con  le
colture riportate  all'allegato I del  reg. (CE) n.  1251/99, nonche'
lesuperfici indicate all'art.  12, paragrafo 2, lettera  b), del reg.
(CE) n. 1254/99.
  Tuttavia la superficie foraggera comprende sia quella utilizzata in
comnune che quella adibita a coltura mista.
  Pertanto,  il produttore,  che  voglia  avvalersi dell'aiuto,  deve
indicare nella prima domanda di premio speciale e/o vacca nutrice che
intende  partecipare  al   regime  di  premio  all'estensivizzazione,
specificando quale  sia la fascia  di densita'  in cui ricade  la sua
azienda, per consentire all'organismo  pagatore di determinare cinque
date  di censimento,  al fine  di  accertare che  il coefficiente  di
densita' prescritto sia effettivamente rispettato.
   2. L'importo del premio e' pari a:
  a) 33 euro/capo per coefficiente di densita' tra 1,6 e 2 UBA/ha;
  b)  66  euro/capo per  coefficiente  di  densita' inferiore  a  1,6
UBA/ha.
  3. Il  calcolo delle  UBA e'  effettuato tenendo  conto di  tutti i
bovini,  di almeno  8  mesi di  eta',  presenti nell'azienda  durante
l'anno civile in questione, nonche' del numero degli ovicaprini per i
quali e' stato richiesto il premio nello stesso anno civile.
 4 - Regime di premio alla macellazione e/o esportazione
  1. I produttori  possono beneficiare di un premio per  i bovini che
avviano  alla  macellazione o  all'esportazione  il  cui importo  per
l'anno 2000 e' pari a:
  a) 17  euro/capo per i vitelli,  fino ad un massimale  di 1.321.236
capi per anno e gli animali abbiano  una eta' uguale o superiore ad 1
mese ed  uguale o inferiore a  7 mesi, con peso  carcassa inferiore a
160 kg se macellati,  o il peso vivo sia uguale o  inferiore a 290 kg
se esportati;
  b) 27 euro/capo per i bovini  adulti, fino ad un massimale annuo di
3.426.835  capi. Per  peso carcassa  dei vitelli  si intende  il peso
della carcassa  dopo lo scuoiamento, eviscerazione  e dissanguamento,
senza  testa e  piedi,  con il  fegato,  i rognoni  ed  il grasso  di
rognone, rilevato  dopo raffreddamento o  rilevato a caldo  e ridotto
del 2%. Qualora la carcassa  sia presentata senza fegato, rognoni e/o
grasso della rognonata, il peso rilevato e' aumentato di:
     3,5 kg per il fegato;
     0,5 kg per i rognoni;
     3,5 kg per il grasso di rognonata.
  2. Per beneficiare del premio il produttore deve detenere l'animale
in azienda per almeno 2 mesi che terminano meno di 1 mese prima della
macellazione o dell'esportazione. Per i vitelli macellati o esportati
prima dei 3 mesi d'eta' il periodo di detenzione e' di 1 mese.
  3. La prima domanda di premio presentata vale come dichiarazione di
partecipazione da  parte del produttore.  Per l'anno 2000  le domande
possono essere  presentate a  partire dal  15 giorno  successivo alla
pubblicazione  del   regolamento  nazionale  di   applicazione  della
normativa comunitaria e  fino al 28 di  febbraio dell'anno successivo
per i capi macellati fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
   4. La domanda deve essere corredata da:
     a) per gli animali macellati dal primo gennaio 2000:
  1. un attestato  del macello redatto secondo  il facsimile allegato
1, riportante le seguenti informazioni:
  1.1. anagrafica completa dello stabilimento di macellazione, codice
identificativo del macello;
  1.2.  data di  macellazione, numero  d'identificazione e  numero di
macellazione di ciascun animale;
  1.3. per  i vitelli di  eta' uguale o superiore  a 5 mesi,  il peso
carcassa;
  l.4. codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale.
  Uno stesso animale non potra' essere riportato su piu' attestati di
macellazione.
  b) per gli animali esportati verso Paesi terzi dal 1 gennaio 2000:
  2.  una  dichiarazione   dell'esportatore  riportante  le  seguenti
informazioni:
      2.1 anagrafica completa dell'esportatore;
      2.2. numeri d'identificazione degli animali;
      2.3. eta' degli animali nati dopo il 1 gennaio 1998;
  2.4 per i vitelli  di eta' uguale o superiore a  5 mesi il relativo
peso vivo;
  2.5  copia  della  prova  d'uscita dal  territorio  doganale  della
comunita',  analogamente  a  quanto   previsto  per  le  restituzioni
all'esportazione;
      2.6 copia della dichiarazione di esportazione.
  Si richiama, pertanto, l'attenzione  dei produttori che macellino o
esportino  i bovini  a munirsi  degli attestati  di macellazione  e o
delle  dichiarazioni di  esportazione, in  tempo utile  per allegarli
alle domande di premio.
  I  responsabili delle  strutture  di macellazione  presso le  quali
vengono abbattuti gli  animali oggetto di richiesta  di premio devono
redigere una apposita dichiarazione sulla base del facsimile allegato
2, da far  pervenire all'organismo pagatore, via Palestro  81 - 00185
Roma, il piu' rapidamente possibile.
  Le  strutture  di macellazione  devono  disporre  a partire  dal  1
gennaio 2000  di un  registro di macellazione  che riporti  almeno le
seguenti informazioni:
  numero  di  identificazione e  numero  di  macellazione di  ciascun
animale;
  peso carcassa  dell'animale cosi' come prescritto  dall'art. 36 dal
regolamento (CE) n. 2342/99;
    codice dell'ultima azienda da cui proviene l'animale.
  Qualora le strutture di macellazione  non dispongano di un registro
ufficiale  contenente   almeno  le  predette   informazioni  dovranno
predisporlo  exnovo  sulla base  del  facsimile  allegato 3  e  farlo
vistare dall'organismo regionale di controllo;
  5.  Fino al  momento in  cui la  base di  dati di  cui all'art.  3,
lettera b), del  regolamento (CE) n. 820/97  sia totalmente operativa
ed  offra  le  garanzie  prescritte  all'art.  35,  paragrafo  2  del
regolamento  (CE)  n. 2342/99,  gli  organismi  che intendano  essere
riconosciuti ai  sensi dell'art. 35,  paragrafo 1, quinto  comma, del
regolamento  (CE) n.  2342/99, per  essere autorizzati  a trasmettere
all'organismo  pagatore  dei  dati  relativi  alle  macellazioni  del
bestiame, attraverso una procedura informatizzata, debbono presentare
apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali,
direzione  generale delle  politiche  comunitarie ed  internazionali,
ufficio carni, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma.
  Detti  organismi  otterranno  il  riconoscimento  solo  se  possono
garantire  una banca  dati  informatizzata che  contenga le  seguenti
informazioni:
  anagrafica completa dello stabilimento  e codice di identificazione
del macello rilasciato dall'autorita' competente;
  numero  di  identificazione e  numero  di  macellazione di  ciascun
animale;
    data di macellazione per ciascun animale;
  peso carcassa  dell'animale cosi' come prescritto  dall'art. 36 dal
regolamento (CE) n. 2342/99;
    codice dell'ultima azienda da cui proviene l'animale.
  Le  suddette  informazioni  devono pervenire  secondo  un  apposito
protocollo di scambio dati.
  6.   Il  riconoscimento   verra'  rilasciato   dal  MIPAF   sentito
l'organismo  pagatore  agli  organismi   che  sono  in  possesso  dei
requisiti prescritti. Tale riconoscimento  potra' essere revocato con
provvedimento dell'amministrazione competente.
  Qualora  il  produttore faccia  macellare  gli  animali presso  una
struttura di  macellazione aderente ad un  organismo, riconosciuto ai
sensi delle disposizioni sopra descritte, puo' indicare nella domanda
di  premio  il codice  dell'organismo  stesso,  senza allegare  alcun
attestato di macellazione.
                  Regime di pagamenti supplementari
  1.  I pagamenti  supplementari  per l'anno  2000  ammontano a  21,9
Meuro, che  vanno ripartiti esclusivamente tra  le seguenti categorie
di bovini:
  a) animali maschi di eta' superiore ad 8 mesi ai quali e' riservata
una  quota  finanziaria  di  18,9   Meuro  che  va  distribuita  come
integrazione alla  macellazione ai produttori che  hanno detenuto gli
animali negli ultimi 5 mesi di vita;
     b) vacche di razze specializzate da carne;
     c) giovenche di razze specializzate da carne.
  2.  Per  gli animali  femmine  di  cui alle  lettere  b)  e c),  la
dotazione  finanziaria massima  resa disponibile  per l'anno  2000 e'
pari  a 3  Meuro, erogabili  come integrazione  di premio  alla vacca
nutrice, che e'  iscritta negli specifici libri  genealogici da carne
italiani.  Per le  giovenche, figlie  di vacche  nutrici iscritte  ai
libri genealogici da carne  italiani, i pagamenti verranno effettuati
come integrazione di premio alla macellazione a favore dei produttori
che dimostrino di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un
periodo di almeno cinque mesi prima della macellazione.
  3. Per gli anni successivi al 2000, i pagamenti supplementari per i
bovini  maschi adulti  possono essere  corrisposti nei  confronti dei
produttori che rispettino determinati  requisiti minimi, da stabilire
mediante   apposito   provvedimento    ministeriale,   che   facciano
riferimento alla qualita', alla  tracciabilita' ed alla etichettatura
delle carni prodotte.