Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in attesa dell'emanazione delle norme nazionali per la corresponsione dei premi a favore degli allevatori di bovini, in applicazione dei regolamenti comunitari n. 1254/99 del consiglio e n. 2342/99 di applicazione della commissione, fornisce una sintesi del contenuto del provvedimento per i diversi regimi di premi zootecnici fruibili dagli allevatori di animali identificati ai sensi del regolamento n. 820/97, che presentino domanda utilizzando i modelli predisposti dall'organismo pagatore. L'identificazione e la registrazione degli animali e' requisito indispensabile per l'ottenimento dei premi. Le domande di premio possono essere presentate esclusivamente dagli imprenditori agricoli, responsabili di aziende, cosi' come definiti all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1254/99 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996, in possesso di partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e di regolare iscrizione all'anagrafe delle aziende zootecniche, detentori dei bovini oggetto di aiuto. 1 - Regime di premio speciale 1. Il periodo di presentazione delle domande e' previsto per l'anno 2000 nel periodo compreso tra il 15 marzo e le ore 18 del 15 ottobre, dopo il raggiungimento del settimo mese di eta' dell'animale per la prima fascia e del diciannovesimo mese per la seconda fascia di eta' per gli animali castrati; 2. Gli obblighi del richiedente il premio sono: a) detenzione degli animali in azienda per almeno 2 mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; b) carico di bestiame non superiore a 2 UBA/Ha foraggiero; e' prevista la esenzione nei confronti dei produttori le cui aziende dispongono complessivamente fino a 15 UBA. 3. Il limite di 90 capi per azienda non si applica; 4. Il massimale nazionale pagabile e' pari a 598.746 bovini; 5. Qualora il massimale nazionale viene superato si effettuera' una riduzione percentuale per tutte le aziende che hanno presentato domanda di premio per un numero superiore a 40 capi; 6. Ciascun produttore potra' presentare al massimo cinque domande per anno civile. 2 - Regime di premio per le vacche nutrici 1. Fermo restando che per l'anno 2000 l'organismo pagatore dovra' provvedere alla riassegnazione dei diritti individuali, il periodo di presentazione delle domande decorre dal 15 luglio al 15 ottobre; 2. Gli obblighi del richiedente il premio sono: a) detenzione degli animali in azienda per almeno sei mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, che puo' comprendere il 100% di vacche o vacche e giovenche di almeno 8 mesi di eta' (queste ultime non possono superare il 20% del numero totale dei capi richiesti a premio); b) il carico di bestiame per ettaro di foraggio e l'esenzione sono analoghi a quanto previsto per il "premio speciale". Il massimale nazionale pagabile e' pari a 621.611 vacche; sono escluse dal premio le aziende che effettuino consegne latte per quantitativi superiori a 120.000 kg. 3 - Regime di premio per l'estensivizzazione 1. Il premio per l'estensivizzazione puo' essere concesso esclusivamente per i capi bovini che beneficiano del premio speciale e/o vacca nutrice, a condizione che il carico di bestiame ad ettaro foraggero (almeno il 50% della superficie aziendale deve essere costituita da pascolo) sia rispettato dal 1 gennaio al 31 dicembre. Per pascolo si intende una superficie, saltuaria o permanente, la cui produzione foraggera sia utilizzabile in campo dagli animali. Rientrano in questa definizione pure le superfici, naturali o coltivate, che vengono sfalciate, nonche' le superfici sulle quali sono presenti essenze arbustive e/o arboree la cui biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali. Non costituiscono superfici foraggiere quelle coltivate con le colture riportate all'allegato I del reg. (CE) n. 1251/99, nonche' lesuperfici indicate all'art. 12, paragrafo 2, lettera b), del reg. (CE) n. 1254/99. Tuttavia la superficie foraggera comprende sia quella utilizzata in comnune che quella adibita a coltura mista. Pertanto, il produttore, che voglia avvalersi dell'aiuto, deve indicare nella prima domanda di premio speciale e/o vacca nutrice che intende partecipare al regime di premio all'estensivizzazione, specificando quale sia la fascia di densita' in cui ricade la sua azienda, per consentire all'organismo pagatore di determinare cinque date di censimento, al fine di accertare che il coefficiente di densita' prescritto sia effettivamente rispettato. 2. L'importo del premio e' pari a: a) 33 euro/capo per coefficiente di densita' tra 1,6 e 2 UBA/ha; b) 66 euro/capo per coefficiente di densita' inferiore a 1,6 UBA/ha. 3. Il calcolo delle UBA e' effettuato tenendo conto di tutti i bovini, di almeno 8 mesi di eta', presenti nell'azienda durante l'anno civile in questione, nonche' del numero degli ovicaprini per i quali e' stato richiesto il premio nello stesso anno civile. 4 - Regime di premio alla macellazione e/o esportazione 1. I produttori possono beneficiare di un premio per i bovini che avviano alla macellazione o all'esportazione il cui importo per l'anno 2000 e' pari a: a) 17 euro/capo per i vitelli, fino ad un massimale di 1.321.236 capi per anno e gli animali abbiano una eta' uguale o superiore ad 1 mese ed uguale o inferiore a 7 mesi, con peso carcassa inferiore a 160 kg se macellati, o il peso vivo sia uguale o inferiore a 290 kg se esportati; b) 27 euro/capo per i bovini adulti, fino ad un massimale annuo di 3.426.835 capi. Per peso carcassa dei vitelli si intende il peso della carcassa dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, senza testa e piedi, con il fegato, i rognoni ed il grasso di rognone, rilevato dopo raffreddamento o rilevato a caldo e ridotto del 2%. Qualora la carcassa sia presentata senza fegato, rognoni e/o grasso della rognonata, il peso rilevato e' aumentato di: 3,5 kg per il fegato; 0,5 kg per i rognoni; 3,5 kg per il grasso di rognonata. 2. Per beneficiare del premio il produttore deve detenere l'animale in azienda per almeno 2 mesi che terminano meno di 1 mese prima della macellazione o dell'esportazione. Per i vitelli macellati o esportati prima dei 3 mesi d'eta' il periodo di detenzione e' di 1 mese. 3. La prima domanda di premio presentata vale come dichiarazione di partecipazione da parte del produttore. Per l'anno 2000 le domande possono essere presentate a partire dal 15 giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nazionale di applicazione della normativa comunitaria e fino al 28 di febbraio dell'anno successivo per i capi macellati fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. 4. La domanda deve essere corredata da: a) per gli animali macellati dal primo gennaio 2000: 1. un attestato del macello redatto secondo il facsimile allegato 1, riportante le seguenti informazioni: 1.1. anagrafica completa dello stabilimento di macellazione, codice identificativo del macello; 1.2. data di macellazione, numero d'identificazione e numero di macellazione di ciascun animale; 1.3. per i vitelli di eta' uguale o superiore a 5 mesi, il peso carcassa; l.4. codice dell'ultima azienda di provenienza dell'animale. Uno stesso animale non potra' essere riportato su piu' attestati di macellazione. b) per gli animali esportati verso Paesi terzi dal 1 gennaio 2000: 2. una dichiarazione dell'esportatore riportante le seguenti informazioni: 2.1 anagrafica completa dell'esportatore; 2.2. numeri d'identificazione degli animali; 2.3. eta' degli animali nati dopo il 1 gennaio 1998; 2.4 per i vitelli di eta' uguale o superiore a 5 mesi il relativo peso vivo; 2.5 copia della prova d'uscita dal territorio doganale della comunita', analogamente a quanto previsto per le restituzioni all'esportazione; 2.6 copia della dichiarazione di esportazione. Si richiama, pertanto, l'attenzione dei produttori che macellino o esportino i bovini a munirsi degli attestati di macellazione e o delle dichiarazioni di esportazione, in tempo utile per allegarli alle domande di premio. I responsabili delle strutture di macellazione presso le quali vengono abbattuti gli animali oggetto di richiesta di premio devono redigere una apposita dichiarazione sulla base del facsimile allegato 2, da far pervenire all'organismo pagatore, via Palestro 81 - 00185 Roma, il piu' rapidamente possibile. Le strutture di macellazione devono disporre a partire dal 1 gennaio 2000 di un registro di macellazione che riporti almeno le seguenti informazioni: numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale; peso carcassa dell'animale cosi' come prescritto dall'art. 36 dal regolamento (CE) n. 2342/99; codice dell'ultima azienda da cui proviene l'animale. Qualora le strutture di macellazione non dispongano di un registro ufficiale contenente almeno le predette informazioni dovranno predisporlo exnovo sulla base del facsimile allegato 3 e farlo vistare dall'organismo regionale di controllo; 5. Fino al momento in cui la base di dati di cui all'art. 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 820/97 sia totalmente operativa ed offra le garanzie prescritte all'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2342/99, gli organismi che intendano essere riconosciuti ai sensi dell'art. 35, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 2342/99, per essere autorizzati a trasmettere all'organismo pagatore dei dati relativi alle macellazioni del bestiame, attraverso una procedura informatizzata, debbono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali, ufficio carni, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma. Detti organismi otterranno il riconoscimento solo se possono garantire una banca dati informatizzata che contenga le seguenti informazioni: anagrafica completa dello stabilimento e codice di identificazione del macello rilasciato dall'autorita' competente; numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale; data di macellazione per ciascun animale; peso carcassa dell'animale cosi' come prescritto dall'art. 36 dal regolamento (CE) n. 2342/99; codice dell'ultima azienda da cui proviene l'animale. Le suddette informazioni devono pervenire secondo un apposito protocollo di scambio dati. 6. Il riconoscimento verra' rilasciato dal MIPAF sentito l'organismo pagatore agli organismi che sono in possesso dei requisiti prescritti. Tale riconoscimento potra' essere revocato con provvedimento dell'amministrazione competente. Qualora il produttore faccia macellare gli animali presso una struttura di macellazione aderente ad un organismo, riconosciuto ai sensi delle disposizioni sopra descritte, puo' indicare nella domanda di premio il codice dell'organismo stesso, senza allegare alcun attestato di macellazione. Regime di pagamenti supplementari 1. I pagamenti supplementari per l'anno 2000 ammontano a 21,9 Meuro, che vanno ripartiti esclusivamente tra le seguenti categorie di bovini: a) animali maschi di eta' superiore ad 8 mesi ai quali e' riservata una quota finanziaria di 18,9 Meuro che va distribuita come integrazione alla macellazione ai produttori che hanno detenuto gli animali negli ultimi 5 mesi di vita; b) vacche di razze specializzate da carne; c) giovenche di razze specializzate da carne. 2. Per gli animali femmine di cui alle lettere b) e c), la dotazione finanziaria massima resa disponibile per l'anno 2000 e' pari a 3 Meuro, erogabili come integrazione di premio alla vacca nutrice, che e' iscritta negli specifici libri genealogici da carne italiani. Per le giovenche, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici da carne italiani, i pagamenti verranno effettuati come integrazione di premio alla macellazione a favore dei produttori che dimostrino di aver detenuto gli animali nelle loro aziende per un periodo di almeno cinque mesi prima della macellazione. 3. Per gli anni successivi al 2000, i pagamenti supplementari per i bovini maschi adulti possono essere corrisposti nei confronti dei produttori che rispettino determinati requisiti minimi, da stabilire mediante apposito provvedimento ministeriale, che facciano riferimento alla qualita', alla tracciabilita' ed alla etichettatura delle carni prodotte.