IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                     dell'Amministrazione civile
  Visto l'art. 1  del decreto legislativo 28 settembre  1998, n. 360,
come modificato dall'art. 12 della legge  13 maggio 1999, n. 133, con
il quale e'  istituita, a partire dal l  gennaio 1999, un'addizionale
provinciale e comunale all'IRPEF;
  Visto il  comma 4 dell'art.  1 del predetto decreto  legislativo 28
settembre 1998,  n. 360 e  successive modificazioni, con il  quale si
dispone che  l'addizionale e'  determinata applicando  l'aliquota per
essa   stabilita  al   reddito   complessivo   determinato  ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Visto il  comma 5 del  citato art.  1, relativamente ai  redditi di
lavoro  dipendente  e   a  quelli  assimilati  a   quelli  di  lavoro
dipendente,  per  il quale  l'addizionale  dovuta  e' trattenuta  dai
sostituti di  imposta di cui  agli articoli 23  e 29 del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  ed  e'
determinata dai sostituti di  imposta all'atto di effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi;
  Visto il comma  7 del predetto art. 1, per  cui la ripartizione tra
le province e i comuni delle somme versate a titolo di addizionale e'
effettuata dal Ministero dell'interno;
  Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificato dal comma 3 dell'art.  12 della legge 13 maggio 1999,
n.  133, con  il quale  e' previsto  che l'addizionale  provinciale e
comunale all'IRPEF e' versata direttamente alle regioni Valle d'Aosta
e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  l'art.  1, comma  6,  del  menzionato decretolegislativo  28
settembre 1998, n.  360, e successive modificazioni, con  il quale si
stabilisce, tra l'altro, che l'addizionale e' dovuta alla provincia e
al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
del  31 dicembre  dell'anno  cui si  riferisce l'addizionale  stessa,
ovvero,  relativamente ai  redditi di  lavoro dipendente  e a  quelli
assimilati ai medesimi redditi, ai comuni  in cui il sostituito ha il
domicilio  fiscale alla  data  di effettuazione  delle operazioni  di
conguaglio  relative  a  detti  redditi, ed  e'  versata,  unitamente
all'imposta  sul  reddito delle  persone  fisiche,  con le  modalita'
stabilite con decreto  del Ministro delle finanze, di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica e
dell'interno;
  Visti gli  articoli 3, 14 e  16 del decreto legislativo  3 febbraio
1993, n.  29, recanti disposizioni relative  all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Sentita la conferenza Statocitta'  ed autonomie locali nella seduta
del 16 dicembre 1999;
  Ritenuta la  necessita' di  provvedere all'emanazione  del predetto
decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per il  versamento  dell'addizionale  comunale all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche nella  misura deliberata dai comuni, ad
eccezione  di  quella  trattenuta dalle  Amministrazioni  centrali  e
periferiche dello Stato, quale sostituto di imposta, sono istituiti i
seguenti codicitributo:
  3816 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti d'imposta;
   3817 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione;
  3818 addizionale  all'IRPEF enti locali -  trattenuta dal sostituto
di imposta - Mod. 730;
  3825 addizionale  all'IRPEE enti  locali -  sostituti di  imposta -
regione Valle d'Aosta;
  3826 addizionale  all'IRPEF enti locali -  autotassazione - regione
Valle d'Aosta;
  3827 addizionale  all'IRPEF enti locali -  trattenuta dal sostituto
di imposta - Mod. 730 - regione Valle d'Aosta;
  3828  addizionale all'IRPEF  enti  locali -  sostituti d'imposta  -
regione Friuli-Venezia Giulia;
  3829 addizionale  all'IRPEF enti locali -  autotassazione - regione
Friuli-Venezia Giulia;
  3830 addizionale  all'IRPEF enti locali -  trattenuta dal sostituto
di imposta - Mod. 730 - regione Friuli-Venezia Giulia;
  3831 addizionale  all'IRPEF enti  locali -  sostituti di  imposta -
provincia autonoma di Trento;
  3832 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - provincia
autonoma di Trento;
  3833 addizionale  all'IRPEF enti locali -  trattenuta dal sostituto
di imposta Mod. 730 - provincia di Trento;
  3834 addizionale  all'IRPEF enti  locali -  sostituti di  imposta -
provincia autonoma di Bolzano;
  3835 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - provincia
autonoma di Bolzano;
  3836 addizionale  all'IRPEF enti locali -  trattenuta dal sostituto
di imposta - Mod. 730 - provincia autonoma di Bolzano.
  2. Il pagamento dell'addizionale e' effettuato allo sportello della
concessione,  della  banca o  degli  uffici  postali, utilizzando  il
modello  di versamento  unitario F24,  indicando i  codici di  cui al
comma 1, nella sottosezione della sezione 4 - Regioni ed enti locali,
senza compilare la  casella "codice" posta a  sinistra della predetta
sezione.  Il  periodo  di  riferimento da  indicare  sul  modello  di
versamento e'  l'anno cui si  riferisce l'imposta, da  indicare nella
forma AAAA.