IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto il regio  decreto-legge 21 febbraio 1938,  n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
  Visto il  decreto legislativo del  Capo provvisorio dello  Stato 31
dicembre 1947, n. 1542;
  Visto  il decreto  ministeriale 17  gennaio 1948,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
  Visto  il decreto  ministeriale  12 luglio  1948, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
  Visto il  decreto ministeriale  18 novembre 1953,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
  Vista  la legge  14 aprile  1975, n.  103, recante  nuove norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto il  decreto ministeriale  20 dicembre 1991,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1991;
  Vista la legge 25 giugno  1993, n. 206, e successive modificazioni,
recante  disposizioni  sulla  societa'  concessionaria  del  servizio
pubblico radiotelevisivo;
  Vista  la  legge 23  dicembre  1996,  n.  650, di  conversione  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545;
  Vista  la convenzione  stipulata  in  data 15  marzo  1994, tra  il
Ministero   delle    poste   e    delle   telecomunicazioni    e   la
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata  e resa esecutiva con
decreto  del Presidente  della Repubblica  28 marzo  1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
  Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI-Radiotelevisione italiana  S.p.a., approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  29   ottobre  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997;
  Vista la  legge 27  dicembre 1997,  n. 449,  ed in  particolare gli
articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto il  decreto ministeriale  16 dicembre 1998,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1998;
  Visto il  decreto ministeriale  30 novembre 1999,  con il  quale e'
stata ricostituita  la commissione  paritetica prevista  dall'art. 33
del contratto di servizio sopracitato;
  Vista la  proposta del  10 dicembre  1999 elaborata  dalla predetta
commissione  paritetica   e  considerato   che,  nel   prendere  atto
dell'intervenuto ampliamento del volume dell'offerta realizzata anche
attraverso  canali  tematici  in  chiaro  di  servizio  pubblico,  la
commissione ha proposto  di integrare la formula definita  al comma 3
dell'art.  33  del   predetto  contratto  di  servizio   al  fine  di
considerare i costi aggiuntivi che ne derivano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La misura  semestrale  del sovrapprezzo  dovuta dagli  abbonati
ordinari alla televisione e' stabilita in L. 82.430.