IL COMITATO NAZIONALE
   dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
  Visto  l'art.  30  decreto  leglativo  5  febbraio  1997,  n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  dei  trasporti  e della navigazione, e del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica recante la disciplina
dell'albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano la gestione dei
rifiuti;
  Visto,  in  particolare, l'art. 11, comma 1, lettera a), del citato
decreto  28 aprile  1998,  n.  406,  il quale prevede che i requisiti
professionali  del  responsabile  tecnico  delle  imprese  che  fanno
richiesta   d'iscrizione  all'albo  consistono  nella  qualificazione
professionale  risultante da idoneo titolo di studio; dall'esperienza
maturata  in  settori  di  attivita'  per la quale e' stata richiesta
l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi
di formazione;
  Viste  le  proprie deliberazioni 17 dicembre 1998, n. 3 e 16 luglio
1999,  n.  3  con  le  quali  sono  stati  individuati,  per ciascuna
categoria  e  classe,  i requisiti del responsabile tecnico nonche' i
criteri e le modalita' di svolgimento dei citati corsi di formazione;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   2,   comma  2,  della  citata
deliberazione   17  dicembre  1998,  n.  3,  il  quale  prevede  che,
nell'attesa  dell'espletamento  dei  corsi  di formazione, le imprese
iscritte  o  che intendono iscriversi all'albo ai sensi dell'art. 30,
commi  16  e  16-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
devono  soddisfare i requisiti professionali del responsabile tecnico
entro il 15 gennaio 2000;
  Considerato che i corsi di formazione per responsabile tecnico sono
tenuti dalle regioni o da enti ed istituti dalle stesse riconosciuti;
  Considerati i tempi necessari per l'organizzazione e lo svolgimento
dei corsi di formazione;
  Considerato  che,  allo  stato,  risulta  in corso la fase di avvio
dell'organizzazione  dei  corsi da parte delle regioni e degli enti e
degli  istituti dalle stesse riconosciuti e, pertanto, e' ragionevole
ritenere che i corsi stessi non potranno essere espletati entro il 15
gennaio 2000;
  Ritenuta,  pertanto, la necessita' di prorogare il predetto termine
del  15  gennaio  2000 per il periodo necessario all'espletamento dei
corsi  di  formazione,  al  fine  di consentire la piena applicazione
delle disposizione di cui al citato art. 11, comma 1, lettera a), del
decreto  28  aprile 1998, n. 406, evitando difficolta' operative alle
imprese interessate;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. Le imprese iscritte o che intendono iscriversi all'albo ai sensi
dell'art.  30,  commi 16 e 16-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,   n.  22,  devono  soddisfare  i  requisiti  professionali  del
responsabile tecnico di cui alla deliberazione del Comitato nazionale
16 luglio 1999, n. 3 entro il 15 gennaio 2001.
  2.  La  funzione  di responsabile tecnico, per le imprese di cui al
comma 1, puo' essere affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 10,
comma 1, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, fino al 15 gennaio 2001.