Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  presentata  dalla Associazione Trentino
Vini,  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino", di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 agosto 1971 e successive
modifiche,  relativamente  agli  articoli  2, 5 e 10 del disciplinare
predetto:
      ha espresso, il parere di accogliere la domanda sopra citata di
modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  "Trentino"  proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di
seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente.
    Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti parere e
proposta  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di  bollo"  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10
- 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.