Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla Associazione Trentino Vini, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche, relativamente agli articoli 2, 5 e 10 del disciplinare predetto: ha espresso, il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine "Trentino" proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente. Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.