IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Minitri 10
novembre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre   1994,   concernente  la  dichiarazione  dello  statuto  di
emergenza dei comuni delle regioni colpite da avversita' atmosferiche
e  da  eventi  alluvionali,  nonche'  l'individuazione  delle regioni
colpite dagli stessi eventi calamitosi;
  Visto  l'art.  5-ter,  comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n.
154,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n.
265,  che  ha  previsto  l'erogazione  fino  al  31 dicembre 1996, ai
soggetti  danneggiati,  di  un contributo nella misura massima del 19
per  cento,  commissurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul
valore  aggiunto,  pagati per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi   destinati   al   ripristino   degli  immobili  distrutti  o
danneggiati   ubicati   nell'ambito   del  territorio  delle  regioni
individuate  con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
  Visto  il  comma 2 del citato art. 5-ter, come modificato dall'art.
1-quater   del   decreto-legge   28 agosto   1995,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 1995, n. 438, che ha disposto
che  il  contributo,  daerogarsi  dal  1o  gennaio  1996, non compete
nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo
a  detrazione  ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  e che le disposizioni per la
erogazione  del suddetto contributo sono stabilite con il decreto del
Ministro  delle  finanze  di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
  Visto  l'art.  7-ter  del  decreto-legge  26 luglio  1996,  n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496,
che,  modificando,  l'art.  5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n.
154,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n.
265,  ha  prorogato  fino  al  31 dicembre  1997  il  termine  per la
concessione del contributo previsto dal precitato art. 5-ter;
  Visto  il  comma 6-quater dell'art. 23 del decreto legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n.  61,  che  ha  ulteriormente prorogato il detto termine fino al 31
dicembre 1998;
  Visto  il comma 5-bis dell'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1999,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.
226,   che  ha  successivamente  differito  il  predetto  termine  al
30 giugno 2000;
  Considerato   che   per  effetto  di  tale  differimento  si  rende
necessario  stabilire  un  nuovo  termine  per la presentazione delle
domande per l'erogazione del contributo;
                              Decreta:
  Per l'erogazione del contributo, previsto dall'art. 5-ter, comma 1,
del   decreto-legge   3 maggio   1995,   n.   154,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  1995,  n. 265, nella misura
massima  del  19  per  cento,  commisurato ai corrispettivi, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, pagati per le cessioni di beni e le
prestazioni   di  servizi  destinati  al  ripristino  degli  immobili
distrutti  o  danneggiati  ubicati  nell'ambito  del territorio delle
regioni  individuate  con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  10 novembre  1994, concernente la dichiarazione dello stato
di   emergenza   dei  comuni  delle  regioni  colpite  da  avversita'
atmosferiche  e da eventi alluvionali, nonche' l'individuazione delle
regioni  colpite  dagli  stessi  eventi  calamitosi,  le domande sono
presentate, ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento,  entro  il  31 dicembre  2000,  secondo  le modalita' di
presentazione  delle  stesse  stabilite  con  il decreto del Ministro
delle  finanze  21 feb„braio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 13 marzo 1996.
    Roma, 20 dicembre 1999
                                                   Il Ministro: Visco