A tutte le amministrazioni centrali
                                  dello Stato
                                  Ai  direttori degli uffici centrali
                                  del bilancio
                                  Ai   direttori   delle   ragionerie
                                  provinciali dello Stato
                                  Al    direttore   dell'ufficio   di
                                  ragioneria presso il magistrato per
                                  il Po
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
  Si reputa opportuno delineare, qui di seguito, i principali criteri
da  tenere  presenti  nelle  operazioni  di  chiusura delle scritture
contabili   dell'esercizio   finanziario  1999  e  nella  conseguente
redazione del conto consuntivo.
A) Determinazione  dei  residui  passivi  dell'esercizio  finanziario
1999.
  In  conformita'  al  disposto  dell'art.  275  del  regolamento  di
contabilita'  generale  dello Stato, gli uffici centrali del bilancio
provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto
consuntivo  ed  a  compilare  apposita  dimostrazione  da allegare ai
decreti  ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53
della  legge di contabilita', la conservazione in conto residui delle
somme impegnate nell'esercizio scaduto.
  Secondo  quanto  prescritto  dal citato art. 275 tale dimostrazione
deve indicare:
    le  somme  relative  a mandati informatici rimasti inestinti alla
chiusura dell'esercizio di emissione e ad ordini di accreditamento di
cui  e'  stato  chiesto  il trasporto ai sensi dell'art. 61-bis della
legge di contabilita' (lettera a);
    le  somme  riferibili a rate di spese fisse rimaste insolute alla
data  del 31 dicembre, le quali devono essere determinate operando la
differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti (lettera b);
    le   somme   che   trovano   riscontro  in  formali,  documentati
provvedimenti    dell'amministrazione    interessata,    regolarmente
impegnate (lettera c);
    le  somme  concernenti  gli  ordinativi  emessi  sugli  ordini di
accreditamento  per i quali non e' consentito il trasporto, in quanto
riguardanti spese di parte corrente, nonche' quelle corrispondenti ad
impegni  assunti  da  funzionari  delegati,  per i quali non e' stato
disposto  il  relativo  pagamento  entro  la  chiusura dell'esercizio
finanziario e rilevabili dagli elenchi mod. 62 C.G. (lettera d);
    le eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con
i  fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle dovute in
corrispondenza  degli  accertamenti  d'entrata, nonche' ad ogni altra
spesa  rimasta  da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra
quelle innanzi indicate (lettera e);
    i  residui  di  stanziamento da conservare ai sensi dell'art. 36,
comma  2,  del  regio  decreto  n.  2440  del 18 novembre 1923, quale
risulta  modificato da ultimo dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94
del 3 aprile 1997 (lettera f).
  E'  appena il caso di evidenziare, ai fini della conservazione, che
i  residui  di stanziamento che in forza di disposizioni "legislative
speciali"  sono  mantenuti  in  bilancio  per  un  periodo  di  tempo
superiore   a  quello  ora  indicato  dall'art.  36  citato,  restano
disciplinati dalla norma speciale e permangono, pertanto, in bilancio
per il periodo temporale fissato dalle rispettive norme speciali.
  Ai sensi del comma 3 del citato art. 275, l'anzidetta dimostrazione
dovra' essere corredata:
    per le spese di cui alle lettere c) e d), degli elenchi compilati
dai  competenti  uffici  centrali  e  periferici  nei  quali  debbono
indicarsi  il cognome ed il nome del creditore, l'oggetto della spesa
e la somma dovuta;
    per  quanto attiene alle spese di cui alla lettera e), per quelle
di  giustizia,  di  prospetti  riassuntivi  compilati  per provincia,
mentre,  per  le vincite al lotto, di prospetti riassuntivi compilati
per  compartimento  o  dall'ufficio  centrale  di ragioneria presso i
Monopoli  di  Stato,  a seconda che trattisi di partite relative agli
esercizi   1994   e   precedenti   e   comunque   a   data  anteriore
all'introduzone  della  raccolta  automatizzata  del gioco del lotto,
ovvero  riferite  agli  esercizi  1995 e successivi, ad epoca in ogni
caso anteriore all'adozione delle procedure informatiche di gioco;
    per  le  spese  di cui alla lettera f), di un prospetto in cui, a
fronte  dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere,
corredato  di  una dichiarazione circa la necessita' di conservare le
relative somme in bilancio.
  Tale  dichiarazione,  sia  che  trattisi  di somme da conservare su
capitoli  di  spese  in  conto  capitale,  sia  che riguardi somme da
conservare  su  capitoli di parte corrente, ai quali si applichi, per
speciali  disposizioni  contenute  nella  legge  di  approvazione del
bilancio od in altre leggi, il medesimo regime giuridico previsto dal
comma  2  del surrichiamato art. 36 della legge di contabilita', deve
essere resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche'  dai  capi  degli uffici periferici investiti di attribuzioni
decentrate.
  Tale procedura andra' del pari seguita per gli stanziamenti che, in
relazione  a particolari norme, possono essere utilizzati in esercizi
successivi a quello nel quale vennero iscritti in bilancio.
  Le  spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie
mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusto
il  disposto dell'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  sono imputate alla competenza dell'esercizio finanziario in cui
vengono disposti i relativi pagamenti.
B) Rideterminazione  dei  residui  passivi provenienti dagli esercizi
precedenti al 1999.
  Nel   rammentare  che,  in  base  al  comma  2  dell'art.  154  del
regolamento  di  contabilita'  di  Stato,  i  residui di cui trattasi
devono   essere   tenuti   distinti   a   seconda  dell'esercizio  di
provenienza,  si  raccomanda,  per la loro ulteriore conservazione in
bilancio,  la  stretta  osservanza dei limiti temporali stabiliti dal
summenzionato art. 36, piu' volte modificato e da ultimo dall'art. 3,
comma  2,  della  legge 3 aprile 1997, n. 94 e dall'art. 12, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  conservazione  dei  fondi
relativi  a  spese  di  annualita' si fa rinvio alla circolare n. 18,
„prot.  n.  106321 del 24 febbraio 1971 nonche' alla circolare n. 60,
„prot.  149840  del  9 agosto 1976, riguardante i criteri di gestione
dei  capitoli  di  spesa  interessati  da  limiti  d'impegno, i quali
trovano  rispondenza  nelle  norme contenute nell'art. 20 della legge
5 agosto  1978,  n.  468 e nel disposto di cui all'art. 54, comma 16,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, piu' oltre illustrato.
  In   attuazione  delle  summenzionate  disposizioni  alla  chiusura
dell'esercizio, dovranno essere pertanto eliminati dal bilancio:
1) Per economia:
  a) in attuazione dell'art. 2 della legge n. 428/1985:
    i  residui  inerenti  a  spese  per  stipendi,  pensioni ed altri
assegni  fissi  che trovano corrispondenza in titoli di spesa colpiti
da perenzione;
  b) in  applicazione  dell'art.  36  della  legge di contabilita' di
Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94/1997;
    i  residui  di  stanziamento  di parte corrente che, in base alla
legge  di bilancio o di altre disposizioni legislative speciali, sono
assoggettate al regime giuridico previsto dal comma 2 del citato art.
36,   qualora   si   tratti  di  stanziamenti  iscritti  in  bilancio
nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio  finanziario 1995 e nei due
primi quadrimestri 1996;
    i  residui  di stanziamento relativi a capitoli di spesa in conto
capitale,   provenienti   dall'ultimo   quadrimestre   dell'esercizio
finanziario 1995 e dai primi due quadrimestri 1996.
  Per  i  residui  di  stanziamento  che  in  forza  di  disposizioni
legislative  speciali  sono  mantenuti  in bilancio per un periodo di
tempo  superiore a quello indicato dal piu' volte menzionato art. 36,
dovra'  tenersi  conto  che  tale  limite  temporale di permanenza in
bilancio sia venuto a maturazione.
  Per  quanto attiene alle spese relative ad annualita' o a limiti di
impegno  si fa richiamo alla disposizione recata dal gia' citato art.
54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale sancisce
che   dette   spese,  da  conservare  in  bilancio  a  decorrere  dal
31 dicembre1997  in  attesa  dell'inizio del periodo di ammortamento,
sono  eliminate  dal  conto  dei  residui per essere reiscritte nella
competenza  degli  esercizi terminali, in corrispondenza del relativo
piano  di ammortamento, sempreche' l'impegno formale avvenga entro il
terzo  esercizio  finanziario  successivo  alla  prima  iscrizione in
bilancio.
  Si  ritiene utile evidenziare che nel caso di specie l'applicazione
del   nuovo   modello   di   gestione  dei  capitoli  interessati  e'
riconducibile ai residui di stanziamento.
2) Per perenzione:
  i  residui  di  parte  corrente provenienti dall'esercizio 1997, se
relativi  a  spese  diverse da quelle concernenti lavori, forniture e
servizi;
  i  residui  di  parte  corrente provenienti dall'esercizio 1996, se
concernenti spese per lavori, forniture e servizi;
  „i  residui  inerenti  a  capitoli  di  spesa  in  conto  capitale,
derivanti  da importi per i quali lo Stato abbia assunto l'obbligo di
pagare o per contratto, o in compenso di opere prestate, o di lavori,
o  di  forniture eseguiti ed i residui di parte corrente che, in base
alla  legge  di  approvazione  del  bilancio  o di altre disposizioni
legislative,  siano  assoggettati al regime giuridico previsto per le
spese  in  conto  capitale,  provenienti  da stanziamenti iscritti in
bilancio per la competenza dell'esercizio 1992.
  La  sussistenza  di  residui  provenienti  da  tale esercizio viene
considerata  in  via  teorica,  atteso  che,  in base alla previgente
normativa al 31 dicembre 1997, tali residui dovrebbero risultare gia'
eliminati dal bilancio per perenzione amministrativa.
  Al  riguardo giova precisare che il dettato normativo dell'art. 12,
comma  1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica l'art. 36,
terzo  comma,  della  legge di contabilita' generale dello Stato, nel
prolungarne  il  termine  di  conservazione  di due anni, ha di fatto
trovato applicazione fin dalla chiusura dell'esercizio 1998.
  Si  fa presente che per il disposto dell'art. 1474 delle istruzioni
generali  sui  servizi  del  Tesoro,  l'istituto della perenzione non
opera  nei  riguardi dei residui relativi a titoli di spesa che siano
gia'  stati  estinti  in  tempo  utile  dalle  Sezioni  di  tesoreria
provinciale o dagli altri agenti pagatori e si trovino contabilizzati
tra   i   pagamenti   in  conto  sospeso  per  mancanza  della  nuova
imputazione.
C) Conservazione dei residui di stanziamento.
  La   conservazione   dei   residui   di  stanziamento  trova  anche
collocazione  nella  disciplina relativa alla formazione del bilancio
recata dall'articolo 3 della legge n. 94/1997.
  Si  richiama in proposito la direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  21  del  27  gennaio  1998,  recante  princi'pi  e  modalita'  di
attuazione delle disposizioni in materia di formazione dei residui di
stanziamento.
  In   base   a  tale  direttiva,  avente  carattere  permanente,  le
amministrazioni  che  intendono  conservare  residui  di stanziamento
devono   procedere  a  una  verifica  dellostato  di  attuazione  dei
programmi  in  corso  e  fornire idonea dimostrazione che sussiste la
"effettiva  necessita'  di  conservazione  delle  somme  per motivate
esigenze  connesse  all'attuazione  degli  investimenti  ai quali gli
stanziamenti sono preordinati" (articolo 2 del decreto legislativo n.
279/1997).
  Le  singole  amministrazioni,  fatte  salve  diverse  e  successive
determinazioni  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, dovranno
formulare,  nell'esercizio  dei poteri discrezionali attribuiti dalla
legge,  proposte  di conservazione intese a realizzare l'obiettivo di
limitare  i  residui  al  40  per  cento  delle  somme  astrattamente
conservabili,   dando   la   precedenza   ai   programmi  di  rilievo
prioritario.  Le  proposte  saranno  corredate  della  documentazione
necessaria  affinche' possa essere effettuato l'esame richiesto dalla
legge (articolo 4-bis della legge n. 468/1978 aggiornata e articolo 2
del decreto legislativo n. 279/1997).
  In   relazione   a   programmi  di  particolare  rilievo,  ritenuti
assolutamente  indispensabili  per  il  perseguimento degli obiettivi
connessi  all'attuazione  del  programma  di Governo e alle priorita'
indicate  nel  Documento  di programmazione economica finanziaria, le
amministrazioni  possono,  eventualmente, richiedere al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della  ragioneria  generale dello Stato - Ispettorato generale per le
politiche di bilancio, la conservazione di ulteriori importi.
  Entro  il  31 gennaio  2000  il Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica  sottopone  alla  valutazione  del
Consiglio   dei   Ministri  un  prospetto  contenente  lo  schema  di
conservazione   dei  residui  di  stanziamento.  Tale  schema  dovra'
comunque  realizzare l'obiettivo di mantenere nel complesso i residui
in  discorso  entro  la percentuale che sara' successivamente fissata
dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata
sulle  somme  astrattamente  conservabili per l'intero bilancio dello
Stato.
  I decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) da trasmettere, come
di   consueto,   al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  -  Dipartimento  della ragioneria generale
dello  Stato - Uffici centrali del bilancio per il successivo inoltro
alla Corte dei conti, saranno emanati in conformita' ai contenuti del
suddetto   schema   di  conservazione  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri.
  Ai fini della puntuale applicazione delle richiamate procedure, gli
Uffici    centrali    del   bilancio   provvederanno   ad   acquisire
tempestivamente   dalle   amministrazioni  interessate,  le  indicate
proposte  di conservazione con la relativa documentazione. I medesimi
uffici,   entro   e  non  oltre  il  20 gennaio  2000  invieranno  al
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato - Ispettorato
generale  per  le politiche di bilancio, le proposte di conservazione
formulate  dalle  amministrazioni,  nel limite del 40 per cento delle
somme  astrattamente  conservabili,  trasmettendo  contestualmente le
eventuali  proposte di conservazione eccedenti tale limite, corredate
dal proprio motivato parere.
D) Residui  provenienti  dai  fondi  assegnati  in gestione ad organi
periferici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908.
  Per  quanto  concerne  l'accertamento  dei  residui  in  parola  le
ragionerie provinciali promuoveranno dai capi degli uffici periferici
aventi  attribuzioni  decentrate,  per tutti i capitoli in gestione -
tranne   quelli  riguardanti  spese  fisse,  i  cui  residui  saranno
accertati  secondo  la procedura indicata al successivo punto E) - la
tempestiva  emanazione  dei  decreti  di accertamento dei residui, ai
sensi dell'art. 53 della vigente legge di contabilita' generale dello
Stato.
  Tali  decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base
dei modelli allegati, dovranno essere trasmessi, entro e non oltre il
mese  di  febbraio  2000, alla competente delegazione regionale della
Corte dei conti.
  Nel  contempo,  copia  dei  decreti in parola dovra' essere inviata
agli  Uffici  centrali  del  bilancio  interessati,  ai quali, appena
possibile, dovranno essere comunicati anche gli estremi dell'avvenuta
registrazione  da  parte  delle anzidette delegazioni della Corte dei
conti.
E) Accertamento dei residui concernenti spese fisse.
  Com'e'  noto all'accertamento dei residui relativi alle spese fisse
dovranno  provvedere  gli  Uffici  centrali del bilancio anche quando
siano  state  disposte  assegnazioni  di  fondi a favore degli uffici
periferici.
  Relativamente alle spese di cui trattasi, le ragionerie provinciali
dello  Stato  provvederanno,  d'intesa  con gli uffici amministrativi
aventi   attribuzioni  decentrate,  alla  compilazione,  per  ciascun
capitolo,  di  apposite  situazioni  in  cui,  a  fronte  delle somme
definitivamente  assegnate,  dovra'  essere  indicato l'ammontare dei
pagamenti  disposti  con ruoli di spesa fissa, per la parte incidente
sulla  competenza,  nonche' l'importo dei mandati informatici estinti
eventualmente emessi in conto competenza.
  Inoltre, in separato prospetto, sempre da compilarsi distintamente,
per  capitolo  e  da  allegarsi alla predetta situazione, le suddette
ragionerie   indicheranno   i  ruoli  emessi  nel  1999  autorizzanti
pagamenti  di annualita' su impegni assunti negli esercizi precedenti
nonche'  l'ammontare  dei  mandati informatici estinti, eventualmente
emessi in conto residui.
  Tali   prospetti  saranno  trasmessi  alle  competenti  delegazioni
regionali della Corte dei conti da parte delle ragionerie provinciali
dello    Stato,    unitamente    all'elaborato   mod.   RG-11-SP-MR38
(dimostrazione  dei  residui  passivi  derivanti  dalla  gestione  di
competenza)  che  le medesime ragionerie riceveranno direttamente dal
sistema informativo di questo dipartimento.
F) Adempimenti  da  effettuarsi  dagli Uffici centrali del bilancio e
dalle ragionerie provinciali.
  Entro  e  non  oltre  il  31 marzo 2000, le ragionerie provinciali,
riscontrata  l'esattezza  dei  dati  riportati nell'apposito tabulato
compilato  dal  sistema  informativo  di  questo  dipartimento  per i
residui   perenti,  ne  trasmetteranno  copia  ai  competenti  Uffici
centrali del bilancio ovviamente vistata per conferma.
  Nel  caso  in  cui  si  rendesse necessario, a seguito di accertate
discordanze  con  i  dati  rilevabili dagli atti in loro possesso, le
predette   ragionerie   provinciali   effettueranno   le   necessarie
operazioni  di  rettifica  nelle scritture del sistema informativo in
conformita'  a  quanto  disposto  con circolare n. 49 del 22 novembre
1999  deII'IGICS  concernente  la  pianificazione delle operazioni di
chiusura per l'esercizio 1999.
  Relativamente   a   tali   operazioni   le  ragionerie  provinciali
riceveranno  dall'ispettorato  generale per l'informatizzazione della
contabilita'  dello  Stato,  a  partire  dalla meta' di febbraio ed a
cadenza  quindicinale,  una  versione corretta del tabulato in parola
che  dovra' essere inviata ai competenti Uffici centrali del bilancio
opportunamente vistata.
  Con  la stessa procedura provvederanno alle eventuali rettifiche di
competenza  anche  gli Uffici centrali del bilancio che, ricevuta dal
summenzionato  ispettorato  la  ristampa del tabulato di cui trattasi
(RG-11-SP-MR72)  la  trasmetteranno, debitamente vistata unitamente a
quelle  delle  ragionerie provinciali se interessate, all'ispettorato
generale  per  le politiche di bilancio - Divisione V - entro il mese
di aprile.
  Inoltre  gli  Uffici  centrali  del  bilancio dovranno trasmettere,
entro  il  31  marzo  2000,  alla Corte dei conti - sede centrale - i
decreti  di  accertamento dei residui delle quote di stanziamento non
assegnate in gestione agli organi periferici.
  Per  tali adempimenti il termine del 31 marzo sopra indicato rimane
fissato per tutti gli Uffici centrali del bilancio, compresi, quindi,
quelli  che  esercitano  il controllo sui capitoli a carico dei quali
non  sono  state  disposte  assegnazioni  di fondi a favore di uffici
periferici.
  Per  quanto  concerne  gli  elaborati  relativi alla chiusura delle
scritture  dell'anno  finanziario 1999, ivi compresi quelli necessari
per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa
rinvio  alle  istruzioni  impartite  con  la citata circolare n. 49 e
relativo  manuale  concernente  la pianificazione delle operazioni di
chiusura.
  In  relazione all'esigenza di accelerare la chiusura del consuntivo
dell'esercizio  1999,  tenuto  anche  conto  della suddetta direttiva
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri del 16 gennaio 1998,
sulla formazione dei residui di stanziamento, si rende indispensabile
definire  entro e non oltre il 31 gennaio 2000 le operazioni connesse
con l'assunzione di impegni formali per l'esercizio decorso.
  Gli   Uffici   centrali  del  bilancio  assicureranno  la  puntuale
applicazione  delle  presenti disposizioni, tenendo comunque presente
che  l'immissione  dei  dati  contabili  nel  sistema informativo del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dovra' concludersi
entro  la  predetta  data  e  che  le relative procedure informatiche
consentiranno  l'immissione  di  ulteriori  dati soltanto nel caso di
impegni  conseguenti  a  decreti di variazione di bilancio tuttora in
corso.
  Tornera'  gradito  un cortese cenno di assicurazione di adempimento
delle istruzioni sopradescritte.
                        Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio