IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  l'art.  278  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con  cui  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  356  del  18 settembre  1998,
confermato   con   il   decreto  ministeriale  dell'8 novembre  1999,
concernente  le  modalita' di svolgimento della prima e seconda prova
scritta  degli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1999-2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  357  del  18 settembre  1998,
modificato dal decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, concernente
le  caratteristiche  formali generali della terza prova scritta negli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18 settembre  1998,
concernente la costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
  Visto  il  decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, recante norme
sulle  modalita'  e i termini per l'affidamento delle materie oggetto
degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita'
di   nomina,   designazione   e  sostituzione  dei  componenti  delle
commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Ravvisata  l'esigenza  di  dettare  disposizioni per lo svoglimento
degli  esami  di Stato nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi
dell'art.  278  del  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per
l'anno scolastico 1999-2000;
                              Decreta:
  Lo  svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di   istruzione   secondaria  superiore,  nelle  classi  sperimentali
autorizzate  ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297, per l'anno scolastico 1999-2000, e' disciplinato come
segue:
                               Art. 1.
                          Candidati esterni
  1. I  candidati  esterni  non  possono sostenere gli esami di Stato
negli  istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione
di  sperimentazione  che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura
curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
    abbiano  frequentato  classi  sperimentali  nella medesima scuola
statale  ove intendano presentare domanda di iscrizione agli esami di
Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;
    chiedano  di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti ove
funzionano   indirizzi   sperimentali   linguistici.  In  tali  casi,
ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli
esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati con
decreto ministeriale 31 luglio 1973;
    chiedano  di  sostenere gli esami di Stato presso istituti in cui
e'  attuato  il  progetto  sperimentale  c.d.  "Brocca",  dell'ordine
classico, scientifico, magistrale e linguistico e dell'ordine tecnico
con  corsi  aventi  corrispondenza all'altro detto ordine scolastico,
sempreche'  abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un
corso   sperimentale   del   medesimo   progetto  presso  istituzioni
scolastiche dei due suddetti ordini.