IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998, confermato con il decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1999-2000; Visto il decreto ministeriale n. 357 del 18 settembre 1998, modificato dal decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento; Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, recante norme sulle modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svoglimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000; Decreta: Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000, e' disciplinato come segue: Art. 1. Candidati esterni 1. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni: abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendano presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe; chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973; chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti in cui e' attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico e dell'ordine tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro detto ordine scolastico, sempreche' abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.