Si comunica che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, le disposizioni
del decreto-legge 28 ottobre 1999, n. 390, recante: "Disposizioni per
il  finanziamento  di  lavori  socialmente  utili",  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 3 novembre 1999, non
convertito in legge, sono state abrogate dall'art. 62, comma 6, della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  recante:  "Disposizioni  per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000)",  pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 227/L
alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 302 del 27 dicembre
1999.   Con   lo  stesso  comma  del  predetto  articolo  sono  stati
riconosciuti  validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono stati
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del medesimo decreto-legge n. 390/1999.