IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge  5  giugno  1990,  n. 135, recante il programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,  n.  492,  di conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  2  ottobre  1993, n. 396, recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  27  ottobre 1990, e successive
modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni
di   mutuo   regolate   a   tasso   variabile,   di  cui  alle  leggi
sopramenzionate,  la  misura  massima  del  tasso  di interesse annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del  rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici
soggetti  ad  imposta,  comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati
dal   Comitato  di  gestione  del  mercato  telematico  dei  depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive
modificazioni,  e'  stato stabilito che al dato come sopra calcolato,
arrotondato  se  necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% piu'
vicino, va' aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Visto  il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce
che il tasso che sostituisce il Ribor e' l'Euribor;
  Vista  la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato
relativo  al  rendimento  effettivo  medio  lordo del campione titoli
pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 1999;
  Visto   che   i   parametri   suddetti,   da   utilizzarsi  per  la
determinazione  del  tasso  di riferimento per le operazioni previste
dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:
    riferimento  effettivo  medio  lordo del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 4,792%;
    media   mensile   aritmetica   semplice   dei  tassi  giornalieri
dell'Euribor: 3,516%;
  Ritenuti validi i dati sopra indicati;
  Considerato, inoltre, che alla media mesile aritmetica semplice dei
tassi  giornalieri  dell'Euribor  va aggiunta una maggiorazione dello
0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo,
di  cui  alle  leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492,
regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29
marzo 1999 e' pari al 4,55%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura
massima  del  tasso  di interesse annuo posticipato per il periodo 1o
gennaio-30 giugno 2000 e' pari al 5,35%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 1999
                                p. Il direttore generale: Guglielmino