IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista  la  domanda  in  data 29 marzo 1999 con la quale la societa'
Alfredo Bonini - Terme e sorgenti S. Carlo S.p.a., con sede in Massa,
via  dei  Colli,  ha  chiesto  il  riconoscimento dell'acqua minerale
naturale  denominata  "Cristallo"  che  sgorga dalla sorgente Tiberia
nell'ambito  della  concessione mineraria "San Carlo" sita nel comune
di Massa, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata  "Cristallo" che sgorga dalla sorgente Tiberia nell'ambito
della concessione mineraria "San Carlo" sita nel comune di Massa.