IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale  e'  stato  emanato  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi
dell'Aquila;
  Vista   la  proposta  di  modifica  allo  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di  questa Universita' (senato accademico del
18 maggio 1999, consiglio di amministrazione del 24 maggio 1999);
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica del 15 novembre 1999, prot. n. 2047, con la
quale  lo  stesso  Ministero  comunica  di  non avere osservazione da
formulare alle modifiche proposte;
                              Decreta:
  Gli articoli 15, 20 e 26 dello statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila sono modificati come segue:
  Art.  15  (Strutture  di  Ateneo  di  servizio e di supporto). - 1.
Costituiscono strutture di Ateneo di servizio e di supporto:
    a) le biblioteche di facolta';
    b) i centri di servizio di facolta';
    c) i centri di servizio di ateneo;
    d) i centri interdipartimentali di servizio;
    e) l'orto botanico universitario.
  L'UAQ  puo'  inoltre disporre l'attivazione di musei universitari e
di  altre strutture in settori di specifico interesse dell'ateneo; le
risorse  necessarie  e  gli  oneri  di  gestione  sono a carico delle
strutture  didattiche  e  scientifiche interessate, secondo modalita'
disciplinate dal regolamento di ateneo.
  2.  Le  strutture  indicate  nel  comma  precedente  sono dotate di
autonomia di spesa.
  3.  L'istituzione  delle  strutture  di  servizio  o di supporto e'
deliberata   dal   senato   accademico,   sentito   il  consiglio  di
amministrazione.
  4.  Le  biblioteche  di  facolta' hanno il compito di sviluppare ed
organizzare  l'acquisizione,  la  conservazione e l'utilizzazione del
patrimonio  librario,  documentale e multimediale di interesse per la
facolta'  di  appartenenza,  nonche'  di  promuovere  e realizzare la
diffusione   dell'informazione   bibliografica.   Le  biblioteche  di
facolta'  sono  strutture permanenti, dotate di risorse di personale,
finanziarie,  gestionali  e  di  spazi  assegnati  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il senato accademico.
  Il  consiglio di facolta' delibera il regolamento della biblioteca;
stabilisce  inoltre  le  linee  di indirizzo ed i criteri generali di
funzionamento  nonche' di valutazione del servizio, avvalendosi della
propria commissione.
  La commissione biblioteca di facolta' e' costituita in accordo alle
disposizioni del regolamento di ateneo delle biblioteche e comprende:
    a) rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche;
    b) rappresentanti degli studenti;
    c) il responsabile della biblioteca;
    d) rappresentanti del personale delle biblioteche.
  Il  presidente  della  commissione biblioteca di facolta' e' eletto
tra e dai componenti della commissione stessa.
  La commissione di ateneo delle biblioteche e' costituita in accordo
al  regolamento  di  ateneo  delle  biblioteche, approvato dal senato
accademico, e comprende:
    a) i presidenti delle commissioni biblioteca di facolta';
    b) i responsabili delle biblioteche;
    c) rappresentanti degli studenti.
  5.  I  centri  di  servizio  di facolta' sono diretti dai presidi e
svolgono  compiti  di  supporto  all'attivita'  didattica e culturale
della facolta' e ne curano la gestione amministrativa. Sono strutture
dotate   di   risorse  proprie  di  spazi,  personale,  finanziari  e
gestionali.  Il  relativo  regolamento di funzionamento e' deliberato
dal consiglio di facolta'.
  6.  I  centri  di  servizio  di  ateneo sono strutture che svolgono
attivita'  destinate  a  tutta  l'UAQ,  nei  vari  ambiti  didattici,
scientifici  ed  amministrativi. Sono strutture dotate di personale e
spazi  propri,  il cui regolamento di funzionamento e' deliberato dal
senato  accademico  in  accordo  ai  principi  generali  fissati  nel
regolamento  di  ateneo.  I  centri  di  servizio  di  ateneo possono
articolarsi in sedi decentrate.
  7. Per la gestione di complessi apparati scientifici e di strutture
di  supporto  di  uso comune a piu' ambiti scientifici, allo scopo di
razionalizzare   il   loro   impiego,  l'UAQ  puo'  istituire  centri
interdipartimentali   di   servizio,  su  proposta  dei  dipartimenti
interessati.  Il  regolamento  di  funzionamento  di  tali  centri e'
deliberato  al  loro interno, in accordo ai principi generali fissati
nel  regolamento  di  ateneo.  Le  risorse, gli spazi ed il personale
necessari  ai  centri  interdipartimentali  di  servizio sono forniti
dalle   strutture   scientifiche  interessate,  nonche'  dagli  utili
ricavati  da  eventuali  servizi prestati dai centri per enti esterni
all'ateneo;  eventuali deroghe sono deliberate dal senato accademico,
sentito  il  consiglio  di amministrazione. A condizione che i centri
vengano  gestiti  da  uno  dei dipartimenti interessati, essi possono
essere  dotati di autonomia finanziaria. I centri interdipartimentali
di servizio hanno una durata limitata e sono rinnovabili.
  8. L'orto botanico universitario, con annesso il giardino alpino di
Campo  Imperatore,  cura  la  manutenzione del patrimonio vegetale in
esso  raccolto  e  ne  promuove lo sviluppo ai fini della didattica e
della  ricerca,  mettendo  a disposizione della comunita' scientifica
all'interno  ed al di fuori della struttura universitaria i risultati
di conoscenza di base ed applicata derivanti dalle sperimentazioni in
esso  svolte.  L'orto botanico universitario e' dotato di personale e
spazi  propri  ed  e'  diretto da un professore di ruolo dell'UAQ. Il
regolamento di funzionamento e' deliberato al suo interno, in accordo
ai  principi  generali  fissati nel regolamento di ateneo. Le risorse
necessarie  al  funzionamento  dell'orto botanico sono fornite, oltre
che  dall'UAQ,  da  altri  enti  pubblici e privati, anche attraverso
contratti e convenzioni.
  Art.  20  (Il  senato  accademico).  -  1.  Il senato accademico e'
l'organo  di  programmazione,  di  coordinamento,  di  indirizzo e di
controllo di tutte le attivita' dell'ateneo.
  In particolare il senato accademico:
    a) programma l'attivita' di formazione e di ricerca e le linee di
sviluppo dell'ateneo;
    b) assegna  i professori ed i ricercatori alle facolta' e formula
le  proposte  per  la  definizione  delle  piante  organiche e per la
ripartizione  del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra
le strutture dell'ateneo;
    c) esprime  parere  obbligatorio sulla assegnazione delle risorse
finanziarie alle strutture dell'ateneo;
    d) sentito   il   nucleo   di  valutazione  di  ateneo,  verifica
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al
consiglio  di  amministrazione, esamina le risultanze delle attivita'
gestionali-amministrative;
    e) delibera  l'istituzione  e la disattivazione di dipartimenti e
di  centri  interdipartimentali  di  servizio  e  le  modifiche  alla
situazione dipartimentale, sentito il consiglio di amministrazione;
    f) delibera   le   afferenze   di  professori  e  ricercatori  ai
dipartimenti;
    g) delibera   l'istituzione  e  la  disattivazione  di  strutture
didattiche, sentito il consiglio di amministrazione;
    h) delibera  l'istituzione  di  nuove  strutture di servizio e di
supporto dell'ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;
    i) determina gli indirizzi di cui il consiglio di amministrazione
dovra' tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in
relazione  all'attivita'  di formazione e di ricerca ed alle linee di
sviluppo  dell'ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di
previsione;
    l) fornisce  al  consiglio di amministrazione parere obbligatorio
sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;
    m) delibera  il regolamento di ateneo ed il regolamento didattico
di ateneo;
    n) delibera   il  regolamento  di  funzionamento  dei  centri  di
servizio di ateneo;
    o) delibera  le  modifiche  di  statuto,  sentito il consiglio di
amministrazione;
    p) delibera   le  modifiche  ai  regolamenti  di  ateneo  di  sua
competenza;
    q) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e
delle  risorse  edilizie  alle  strutture  didattiche, scientifiche e
gestionali-amministrative dell'ateneo;
    r) esprime  parere  obbligatorio  sul  regolamento  di ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    s) esprime  parere  obbligatorio sulle relazioni che il rettore a
termine  di  legge  inoltra  al  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica;
    t) propone  la  partecipazione a strutture esterne all'ateneo per
attivita' di ricerca e di servizio;
    u) valuta  i  pareri  obbligatori  e  le  proposte  del consiglio
studentesco  per  gli  argomenti  previsti nel successivo art. 22. Il
presidente  del  consiglio  studentesco  ha  diritto a partecipare ai
lavori  del senato accademico con funzione consultiva sugli argomenti
di  cui ai punti b), d) ed e), e con funzioni deliberanti per i punti
a), c) ed f) del predetto art. 22;
    v) definisce  la  composizione  del  comitato  permanente  per  i
rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'art. 7;
    z) esercita  tutte  le  altre attribuzioni che gli sono demandate
dall'ordinamento  universitario,  dallo  statuto e dai regolamenti di
ateneo.
  2.  Le  procedure  di  convocazione e le norme di funzionamento del
senato accademico sono fissate dal regolamento di ateneo.
  3. Il senato accademico e' costituito da:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) il pro-rettore, senza diritto di voto;
    c) il  direttore  amministrativo,  con  funzioni  consultive e di
segreteria;
    d) i presidi di facolta';
    e) direttori  di  dipartimento, in numero pari ai presidi, eletti
dai  professori  di  ruolo  e dai ricercatori confermati afferenti ai
dipartimenti,   in  base  ad  accorpamenti  culturalmente  affini  di
dipartimenti  o  loro  sezioni,  definiti  dal  senato  accademico su
proposta del collegio dei direttori di dipartimento;
    f) quattro  professori  di ruolo eletti dai professori di ruolo e
dai ricercatori confermati dell'UAQ.
  Il  mandato  di  cui  al  punto  f)  ha  durata triennale, comunque
coincide  con  quello del rettore e non puo' essere ricoperto piu' di
due  volte consecutive. La carica non e' compatibile con la posizione
di  professore  a tempo definito e con quella di membro del consiglio
di amministrazione.
  Le  norme  per  l'elezione dei membri di cui ai punti e) ed f) sono
fissate nel regolamento di ateneo.
  Art.   26   (Il   direttore  amministrativo).  -  1.  Il  direttore
amministrativo  e'  a  capo  degli  uffici  e dei servizi centrali di
ateneo  ed  esplica,  anche  in relazione agli esiti del controllo di
gestione,  una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo
nei   confronti  del  personale  tecnico-amministrativo,  nonche'  di
verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti.
  2.  Spetta  inoltre  al  direttore  amministrativo,  ai sensi degli
articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
    a) stipulare  i  contratti  dell'Universita'  e  sottoscrivere le
convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore;
    b) determinare  i criteri generali di organizzazione degli uffici
in   conformita'   alle   direttive   impartite   dal   consiglio  di
amministrazione,   nonche'   gli   atti  di  gestione  del  personale
tecnico-amministrativo  dell'ateneo  ed assumere gli atti di gestione
finanziaria,  ivi  compresi gli impegni di spesa come specificato dal
regolamento   di  ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
  3.  Il direttore amministrativo e' nominato dal rettore, sentito il
senato accademico ed il consiglio di amministrazione, nella figura di
un  dirigente  dell'UAQ  o  di  altra  sede  universitaria o di altra
amministrazione  pubblica,  previo nulla osta dell'amministrazione di
appartenenza.
  L'incarico ha durata biennale ed e' rinnovabile.
  4.  La  revoca dell'incarico di direttore amministrativo, per gravi
irregolarita'  o  per  inefficienza  nell'azione  amministrativa,  e'
disposta  con atto motivato dal rettore, sentito il senato accademico
ed    il   consiglio   di   amministrazione,   previa   contestazione
all'interessato.
  5.  Il  rettore  designa, su proposta del direttore amministrativo,
sentito  il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, tra
i  dirigenti  dell'ateneo  un sostituto del direttore amministrativo,
che  ne  fa le veci ad ogni effetto in caso di assenza od impedimento
per giustificati motivi.
  6.   Al   direttore   amministrativo   puo'   essere   riconosciuta
un'indennita'   di   funzione  a  carico  del  bilancio  dell'ateneo,
determinata dal consiglio di amministrazione.
  Il  presente  provvedimento annulla il precedente decreto rettorale
n.  199-0102  del  28 luglio  1999  e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    L'Aquila, 7 dicembre 1999
               Il rettore: Bignardi