VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Non sono piu' riconosciuti come enti morali: 
 
    1° I capitoli delle chiese collegiate, le chiese  ricettizie,  le
comunie e le cappellanie corali,  salvo,  per  quelle  tra  esse  che
abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di
massa per congrua parrocchiale; 
 
    2° I canonicati, i benefizi e le cappellanie di patronato regio e
laicale de' capitoli delle chiese cattedrali; 
 
    3° Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale; 
 
    4° I benefizi ai quali, per la loro fondazione, non  sia  annessa
cura d'anime  attuale,  o  l'obbligazione  principale  permanente  di
coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura; 
 
    5° Le prelature e cappellanie ecclesiastiche, o laicali; 
 
    6°  Le  istituzioni  con  carattere  di  perpetuita',  che  sotto
qualsivoglia denominazione o  titolo  sono  generalmente  qualificate
come fondazioni o legati pii per oggetto di  culto,  quand'anche  non
erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione  delle  fabbricerie,  od
opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che
si conserveranno al culto.  Gli  istituti  di  natura  mista  saranno
conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che,  giusta
l'articolo 2 della  Legge  3  agosto  1862,  n.  753,  doveva  essere
distintamente amministrata, salvo quanto  alle  confraternite  quello
che sara' con altra Legge apposita ordinato, non differito intanto il
richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorita' civile. 
 
  La designazione tassativa delle opere  che  si  vogliono  mantenere
perche' destinate alla conservazione di monumenti, e la  designazione
degli edifizi sacri  da  conservarsi  al  culto,  saranno  fatte  con
Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione  della
presente Legge.