VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie  e
straordinarie  del   Ministero   delle   finanze,   per   l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1931 al  30  giugno  1932,  in  conformita'
dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).