VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli  atti  di  concentrazione  di  portafogli  assicurativi   delle
rappresentanze di Compagnie straniere in Italia,  che  si  attueranno
fino  alla  cessazione  dello  stato  di  guerra,  beneficiano  della
riduzione  ad  un  quarto  delle  normali  imposte  di  registro   ed
ipotecarie,  previste,  per  gli  atti   di   fusione   di   societa'
commerciali, dall'art. 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283. 
 
  Non sono, pero', restituibili le imposte di registro ed  ipotecarie
gia' percette anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1941-XIX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                Mussolini - Ricci - Grandi - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi