IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente il 20
                            gennaio 1948:
                               Art. 1.
                  Definizione di stampa o stampato

  Sono  considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte
le  riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici
o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.