La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  dipendenti  da banche di interesse nazionale i quali siano stati
riammessi  in  servizio in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 6
gennaio  1944, n. 9, e dell'art. 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944,
n. 25, hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorse
dalla   data  del  licenziamento  per  comportamento  contrario  alle
direttive  politiche  del  regime  fascista  o  per motivi razziali a
quella  della  riammissione,  ai  fini del computo dell'anzianita' di
servizio.
  Gli  effetti  economici della riammissione in servizio decorrono da
sei  mesi  prima  della  data  nella  quale  gli  interessati l'hanno
richiesta e, comunque, da una data non anteriore al 1 gennaio 1944.