La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La tabella delle malattie professionali per le quali e' obbligatoria l'assicurazione, delle lavorazioni corrispondenti e del periodo massimo d'indennizzabilita' delle malattie stesse dalla cessazione del lavoro, allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addi' 15 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI