La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 1954, una imposta sulle
societa' e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto
a  corredo  della  dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 8 del
testo  unico  5  luglio  1951, n. 573, ancorche' esenti da imposta di
ricchezza  mobile in virtu' di speciali disposizioni o assoggettati a
tributi sostitutivi. Alla imposta sono assoggettate anche le societa'
ed  associazioni  estere, considerate nel titolo II del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.