La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio
decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246, convertito nella legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di
apparecchi  radio-riceventi  atti  o  adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni  o  delle  diffusioni  televisive, costituisce licenza
d'uso  ed  e'  soggetto  alla  tassa di concessione governativa nelle
seguenti misure:
    a)  per  ogni  abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno
solare;
    b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per
anno  solare;  tale  aliquota  comprende  anche  la  tassa dovuta per
l'abbonamento  alle  radioaudizioni,  connesso con l'abbonamento alle
trasmissioni televisive.
  Alle   stesse   tasse  sono  soggetti  gli  speciali  contratti  di
abbonamento  conclusi  dall'Ente concessionario e le licenze speciali
gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni,
fatta  eccezione  per  i contratti con pubblici esercizi, ai quali si
applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge.
  Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione
installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o
su  navi,  la tassa di concessione governativa e' dovuta nella misura
di lire 5000 annue.
  E'  abrogato  l'ultimo  comma  dell'art.  3  del  decreto-legge  21
febbraio 1938, n. 246.