La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di apparecchi radio-riceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive, costituisce licenza d'uso ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure: a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno solare; b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per l'abbonamento alle radioaudizioni, connesso con l'abbonamento alle trasmissioni televisive. Alle stesse tasse sono soggetti gli speciali contratti di abbonamento conclusi dall'Ente concessionario e le licenze speciali gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i contratti con pubblici esercizi, ai quali si applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge. Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o su navi, la tassa di concessione governativa e' dovuta nella misura di lire 5000 annue. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.