La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente, legge:
                               Art. 1.

  Alla  pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per
mancato  pagamento  di  cambiali  accettate,  di vaglia cambiari e di
assegni  bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento
fatte  in  conformita'  della legge cambiaria, provvedono soltanto le
Camere di commercio, industria e agricoltura.
  La pubblicazione e' quindicinale e deve apparire entro il ventesimo
giorno  successivo  alla  quindicina  cui  si riferisce, comprendendo
tutti  i  protesti  levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento
sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale.
  Chiunque  intenda  pubblicare  notizia  di  protesti  cambiari deve
riferirsi all'elenco ufficiale.